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La Corte dichiara non fondata la questione sull’assegno di incollocabilità degli invalidi del lavoro: la mancata previsione di un assegno analogo a quello degli invalidi di guerra dopo i 65 anni non viola gli artt. 3 e 38 Cost., stante la diversità strutturale dei due istituti.
Di cosa si tratta
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL agli invalidi del lavoro con grave menomazione che non trovano impiego adeguato. L’art. 180 del T.U. n. 1124/1965 e il d.m. n. 137/1987 prevedono che tale assegno cessi al compimento dei 65 anni, senza che sia riconosciuta una prestazione sostitutiva analoga a quella prevista per gli invalidi di guerra (art. 20, comma 1, T.U. n. 915/1978). Il Tribunale di Ascoli Piceno riteneva questa omissione incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 del d.P.R. n. 1124/1965, in combinato disposto con il d.m. n. 137/1987, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che agli invalidi del lavoro che abbiano usufruito dell’assegno di incollocabilità fino ai 65 anni venga corrisposto d’ufficio un assegno equivalente a quello previsto per gli invalidi di guerra.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il Giudice relatore Luigi Mazzella argomenta che gli invalidi del lavoro e gli invalidi di guerra appartengono a categorie strutturalmente diverse, con presupposti, finalità e discipline distinte: l’assegno per gli invalidi di guerra ha natura indennitaria per sacrifici resi alla collettività, mentre quello per gli invalidi del lavoro ha funzione previdenziale-assistenziale. Non sussiste pertanto la tertium comparationis necessario per configurare una violazione dell’art. 3 Cost.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone un trattamento identico tra situazioni solo apparentemente simili: la diversità strutturale, dei presupposti e delle finalità di due istituti giuridici giustifica un regime normativo differenziato, senza che ciò integri una discriminazione costituzionalmente vietata.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’assegno di incollocabilità?
L’assegno di incollocabilità spetta agli invalidi del lavoro con una percentuale di inabilità pari o superiore al 34% che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono essere avviati al lavoro. È erogato dall’INAIL e cessa al compimento del 65° anno di età.
Quale differenza c’è tra invalidi del lavoro e invalidi di guerra?
Gli invalidi di guerra sono coloro che hanno subito menomazioni in conseguenza di eventi bellici: il loro assegno ha natura risarcitoria-indennitaria per i sacrifici resi alla Nazione. Gli invalidi del lavoro, invece, hanno subito infortuni o malattie professionali nello svolgimento di attività lavorativa: la loro tutela è di natura previdenziale e assicurativa, finanziata dai contributi INAIL.
Che cosa prevede l’art. 38 della Costituzione?
L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale norma non impone al legislatore di equiparare tutte le forme di invalidità, ma solo di assicurare una tutela adeguata per ciascuna categoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra categorie di invalidi
- Art. 38 della Costituzione — diritto dei lavoratori alla tutela previdenziale in caso di invalidità
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