Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo al riparto delle ritenute sui redditi da pensione. La controversia riguardava l’art. 2, comma 5, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che limitava i maggiori introiti spettanti alla Regione in forza del proprio statuto speciale, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 74/2009 della Corte stessa.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in base al proprio statuto speciale (art. 49, legge cost. n. 1/1963), ha diritto a sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel proprio territorio, incluse le ritenute sui redditi da pensione. Un protocollo d’intesa con il Governo del 2006 aveva definito le modalità applicative, poi recepite nel d.lgs. n. 137/2007. La legge finanziaria 2008 aveva tuttavia introdotto un tetto ai maggiori introiti regionali, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 74/2009.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni statali in riferimento allo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963), all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137/2007 e all’art. 136 Cost. (forza di giudicato delle sentenze della Corte), in relazione alla sentenza n. 74/2009 che aveva già dichiarato incostituzionale la norma limitativa.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Le circostanze specifiche che hanno determinato la rinuncia o la cessazione della materia del contendere non emergono dal testo pubblicato, ma l’esito è analogo a quello di altri procedimenti della stessa udienza del 12 gennaio 2011 definiti con estinzione.

Il principio

Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere — ad esempio per abrogazione della norma impugnata o per rinuncia accettata — determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Cosa prevede lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia sulle entrate fiscali?

L’art. 49, primo comma, n. 1, dello statuto speciale (legge cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione sei decimi del gettito dell’IRPEF riscosso nel territorio regionale. Il d.lgs. n. 137/2007, in attuazione di un protocollo d’intesa, ha esteso tale quota anche alle ritenute sui redditi da pensione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

Cosa aveva deciso la sentenza n. 74/2009 della Corte costituzionale?

La sentenza n. 74/2009 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che poneva un tetto ai maggiori introiti della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 137/2007, ritenendola in violazione dello statuto speciale e del d.lgs. n. 137/2007 stesso.

Perché anche le ritenute sulle pensioni pagate fuori regione spettano al Friuli?

Il criterio adottato dalla legge di attuazione (d.lgs. n. 137/2007) è quello della residenza del soggetto passivo, non del luogo di riscossione. Poiché i pensionati residenti in Friuli-Venezia Giulia sono soggetti passivi nel territorio regionale, le relative ritenute, anche se riscosse in altri territori, entrano nel computo delle entrate spettanti alla Regione in forza dello statuto speciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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