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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo il decreto legislativo n. 31/2010 sulla localizzazione degli impianti nucleari: alcune disposizioni violano il principio di leale collaborazione perché escludono le Regioni interessate dalla procedura di intesa preventiva all’avvio del procedimento autorizzativo.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 31/2010, emanato in attuazione della legge delega n. 99/2009, disciplinava la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia impugnarono il decreto lamentando violazioni del riparto di competenze legislative e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti impugnarono varie disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 in riferimento agli artt. 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. In particolare, l’art. 4 non prevedeva che la Regione interessata fosse coinvolta tramite intesa prima dell’avvio del procedimento di localizzazione, violando così i meccanismi di cooperazione previsti dalla Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata partecipi all’intesa prima dell’avvio del procedimento. Le altre questioni vengono in parte dichiarate infondate e in parte inammissibili. Gli interventi di Enel S.p.A. e WWF Italia ONLUS vengono dichiarati inammissibili.

Il principio

Il principio di leale collaborazione impone allo Stato, in materie che incidono sulle competenze regionali, di coinvolgere le Regioni interessate nelle fasi procedimentali rilevanti prima ancora di avviare formalmente il procedimento autorizzativo: un coinvolgimento meramente successivo o “irrituale” non è sufficiente a soddisfare l’esigenza costituzionale di cooperazione.

Domande e risposte

Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità solo parziale?

Perché non tutte le disposizioni del d.lgs. n. 31/2010 violavano la Costituzione: solo quelle che escludevano le Regioni dalla fase preliminare dell’intesa risultavano costituzionalmente illegittime. Le norme che rispettavano il riparto di competenze o che prevedevano adeguate forme di cooperazione sono state dichiarate non fondate.

Cosa è il principio di leale collaborazione?

Il principio di leale collaborazione è un canone costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di competenza concorrente o di interesse comune. In pratica, lo Stato non può decidere unilateralmente su questioni che incidono significativamente sulle prerogative regionali senza prima confrontarsi con le Regioni interessate.

Che fine ha fatto il programma nucleare italiano?

Il programma nucleare italiano fu definitivamente abbandonato in seguito al referendum del giugno 2011, che abrogò le norme che avrebbero consentito la costruzione di centrali nucleari in Italia. La sentenza n. 33 del 2011 rimase quindi senza effetti pratici immediati sull’attuazione del programma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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