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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Campania contro la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato disposto il commissariamento per il piano di rientro dei disavanzi sanitari. La Regione ha rinunciato al ricorso, accettata dal Consiglio dei ministri, determinando l’estinzione del giudizio.

Di cosa si tratta

Nel 2009 il Consiglio dei ministri aveva disposto l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Regione Campania per dare attuazione al piano di rientro dei disavanzi del Servizio sanitario regionale. La Regione aveva impugnato tale delibera davanti alla Corte costituzionale con conflitto di attribuzioni, contestando sia l’assenza dei presupposti sia la violazione del principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania aveva promosso conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri per sentire dichiarare che non spettasse allo Stato adottare la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con cui era stato nominato un commissario per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione, chiedendo il conseguente annullamento della delibera.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. A seguito dell’avvicendamento ai vertici della Regione e della sostituzione della delibera impugnata, la Giunta regionale della Campania ha formalizzato la rinuncia al ricorso con delibera del 9 dicembre 2010; il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia il 13 dicembre 2010. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia accettata da tutte le parti comporta l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata da tutte le parti costituite determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta cessazione dell’interesse — qui causata dal cambio di vertici regionali e dalla revoca della delibera impugnata — può condurre la parte ricorrente ad abbandonare il giudizio.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui uno degli enti (Stato o Regione) contesta che l’altro abbia adottato un atto invadendo la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Si distingue dal giudizio in via principale, che riguarda leggi, e dal giudizio incidentale, che sorge nel corso di un processo ordinario.

Perché la Regione Campania ha rinunciato al ricorso?

A seguito del cambio ai vertici della Regione, la nuova Giunta regionale ha dichiarato che, per effetto dell’avvicendamento e della sostituzione della delibera impugnata con un’altra contenente la nomina del nuovo Governatore, era venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso.

Cosa succede se solo una parte rinuncia al ricorso costituzionale?

La rinuncia produce l’effetto estintivo solo se accettata da tutte le parti costituite. Se la controparte non accetta, il processo prosegue. Nel caso di specie, il Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia, consentendo così la dichiarazione di estinzione del processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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