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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 231/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale Calabria n. 30/2011, che attribuiva la titolarità delle farmacie ai gestori provvisori da almeno tre anni senza concorso. La Corte ritiene la norma compatibile con il principio di concorsualità per la sua eccezionalità e precisa delimitazione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale calabrese n. 30 dell’8 agosto 2011, che prevedeva per i farmacisti gestori provvisori di sedi farmaceutiche da almeno tre anni il diritto di conseguire la titolarità della farmacia senza concorso. La norma statale di riferimento (art. 48, co. 29, d.l. n. 269/2003) stabilisce il principio generale dell’assegnazione tramite concorso pubblico bandito ogni quattro anni.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche). Parametri: artt. 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente «tutela della salute»). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso notificato il 10-13 ottobre 2011).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La legge calabrese costituisce un intervento eccezionale e temporalmente delimitato, che riguarda solo i farmacisti risultati già idonei all’esito di una precedente prova concorsuale (concorso regionale 1997) e beneficiari di assegnazione provvisoria per scorrimento di graduatoria. Non si tratta, dunque, di scelta arbitraria: i destinatari sono stati già selezionati tramite concorso, anche se non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione definitiva.

Il principio

Una legge regionale di sanatoria che attribuisce la titolarità di farmacia a gestori provvisori non viola il principio di concorsualità se i beneficiari sono stati già valutati in una procedura concorsuale pregressa, l’intervento è eccezionale e temporalmente circoscritto, e il numero dei destinatari è precisamente determinato.

Domande e risposte

Perché le farmacie devono essere assegnate tramite concorso?

Perché il servizio farmaceutico persegue una finalità pubblica di tutela della salute (art. 32 Cost.): la selezione concorsuale garantisce imparzialità e competenza, in conformità con il principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Cosa rende legittima la sanatoria calabrese?

La Corte valorizza tre elementi: i destinatari erano già stati sottoposti a selezione concorsuale (anche se non vincitori); l’intervento era eccezionale e non ripetibile; il beneficio era riconosciuto solo a chi gestiva provvisoriamente una sede attribuita in base alla legislazione vigente.

Questa sentenza può applicarsi ad altre regioni?

La sentenza non può essere intesa come autorizzazione generale a derogare al concorso: il giudizio di costituzionalità è strettamente condizionato alle specifiche caratteristiche della legge calabrese. Interventi regionali diversi dovrebbero essere autonomamente valutati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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