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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, che disciplinava la composizione dell’Autorità idrica pugliese e le modalità di nomina dei suoi organi. Ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario della norma, nel frattempo sostituito. La sentenza riguardava i limiti della competenza regionale nella riorganizzazione degli enti preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva istituito l’Autorità idrica pugliese (legge n. 9 del 2011), un ente pubblico cui erano affidate le funzioni in materia di servizio idrico integrato, in sostituzione dell’ATO (Autorità d’ambito) previsto dalla legislazione nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 11, comma 1, che disciplinava la composizione degli organi dell’autorità, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 (terzo comma) e 117, terzo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano le modalità di nomina dei componenti degli organi dell’Autorità e la loro compatibilità con i principi di parità di accesso alle cariche elettive e di buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: cessata la materia del contendere sulle questioni relative al testo originario dell’art. 11, comma 1, nel frattempo sostituito; non fondate le questioni relative al testo vigente della norma, ritenendo che la disciplina della composizione degli organi dell’Autorità idrica pugliese rientrasse nelle competenze regionali in materia di governo del territorio e servizi pubblici locali, e non eccedesse i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Il principio
Le Regioni hanno competenza nella disciplina degli enti preposti alla gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. La disciplina delle modalità di nomina dei componenti degli organi di tali enti, quando non viola i principi di parità di accesso alle cariche pubbliche e di buon andamento, rientra nella legittima autonomia organizzativa regionale.
Domande e risposte
Cos’è il servizio idrico integrato?
Il servizio idrico integrato comprende la captazione, l’adduzione e la distribuzione di acqua ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. È un servizio pubblico essenziale, gestito in ambiti territoriali ottimali (ATO) da soggetti gestori individuati dalle autorità competenti. La Regione Puglia ha istituito un’autorità regionale (l’Autorità idrica pugliese) per svolgere le funzioni di governance di questo settore.
Le Regioni possono istituire autorità regionali per il servizio idrico?
Sì, nel quadro del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) e dei principi della legislazione statale in materia di servizi pubblici locali. La Regione Puglia ha esercitato questa competenza istituendo l’Autorità idrica pugliese, la cui disciplina è risultata complessivamente compatibile con la Costituzione, a eccezione delle questioni già decise con la sentenza n. 62 del 2012.
Cosa era stato già deciso dalla sentenza n. 62/2012 sulla stessa legge regionale?
Con la sentenza n. 62 del 2012, la Corte aveva già esaminato altre questioni relative alla medesima legge regionale pugliese n. 9 del 2011, in particolare quelle relative all’art. 5, comma 6, lettera g). La sentenza n. 226/2012 ha completato il quadro, decidendo le questioni rimaste pendenti sull’art. 11, comma 1.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità, invocati in relazione alla composizione degli organi dell’Autorità
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di governo del territorio e servizi pubblici locali
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