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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise n. 29 del 2011, nella parte in cui imponeva ai maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni di applicare le tariffe minime fissate dalla Giunta regionale del Molise e di rispettare gli adempimenti locali per la tutela della professione. La norma violava la libertà di circolazione e di svolgimento delle professioni in tutto il territorio nazionale.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva modificato la propria legge sulla professione di maestro di sci, prevedendo che i maestri iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, quando esercitassero l’attività nel territorio molisano, fossero tenuti ad applicare le tariffe minime stabilite dalla Giunta regionale e a rispettare gli adempimenti previsti dalla legge locale a tutela della professione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. La norma regionale, imponendo tariffe minime e adempimenti locali ai professionisti di altre Regioni, era ritenuta in contrasto con la disciplina statale in materia di ordinamento delle professioni e con le norme europee sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disposizione regionale, imponendo tariffe minime e adempimenti aggiuntivi ai maestri di sci di altre Regioni, violava la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento delle professioni (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e le norme sulla libertà di circolazione dei lavoratori e dei prestatori di servizi, tutelata anche dai Trattati europei.
Il principio
Una Regione non può imporre a professionisti iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome condizioni aggiuntive (tariffe minime, adempimenti locali) per l’esercizio della medesima professione nel proprio territorio. Tale disciplina viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento delle professioni e la libertà di circolazione garantita dalla Costituzione e dai Trattati europei.
Domande e risposte
Un maestro di sci di un’altra Regione può lavorare liberamente in tutto il territorio italiano?
Sì. L’iscrizione in un albo professionale regionale (o in quello di una Provincia autonoma) consente l’esercizio dell’attività in tutto il territorio nazionale, senza che la Regione di destinazione possa imporre condizioni aggiuntive come tariffe minime diverse o adempimenti ulteriori rispetto a quelli già soddisfatti nel luogo di iscrizione.
Perché la fissazione di tariffe minime da parte della Regione era incostituzionale?
Perché la disciplina delle professioni, inclusa la fissazione dei compensi minimi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). Le Regioni possono regolamentare aspetti organizzativi delle professioni sul proprio territorio, ma non possono dettare norme sul trattamento economico dei professionisti che interferiscano con la libertà di concorrenza e di circolazione.
Qual è il ruolo degli albi professionali regionali per i maestri di sci?
In Italia, la professione di maestro di sci è disciplinata dalla legge n. 81 del 1991 e dalle leggi regionali, che prevedono albi professionali tenuti a livello regionale. Ciascuna Regione organizza la propria scuola di sci e i propri albi, ma i maestri iscritti in un albo regionale hanno diritto a esercitare in tutto il territorio nazionale, come confermato da questa sentenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento delle professioni, violata dalla norma regionale molisana
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.