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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise n. 17 del 2011, che innovavano il trattamento economico del personale delle segreterie particolari degli organi regionali. Le norme violavano la riserva statale in materia di ordinamento civile e la competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ledendo i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva modificato la propria legislazione sulle segreterie particolari di alcuni organi regionali (Presidente della Giunta, Assessori, Presidente del Consiglio regionale e componenti dell’Ufficio di presidenza), prevedendo per il personale in esse assegnato un trattamento economico più favorevole rispetto a quello disciplinato dalla normativa statale e dai contratti collettivi nazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni in via principale davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione. In particolare, si contestava che la legge regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e violasse i principi di parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. La disciplina regionale, intervenendo sul rapporto di lavoro del personale delle segreterie particolari in modo difforme rispetto alla normativa statale e contrattuale collettiva, aveva violato la riserva di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) nonché i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare in modo autonomo e difforme dalla normativa statale il trattamento giuridico ed economico del personale alle proprie dipendenze quando ciò interferisce con la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Il trattamento economico del personale regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.
Domande e risposte
Perché le norme del Molise sono state dichiarate incostituzionali?
Perché le norme regionali disciplinavano il rapporto di lavoro del personale delle segreterie particolari in modo difforme dalla normativa statale, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e violando i principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione.
Cosa sono le segreterie particolari degli organi regionali?
Sono gli uffici di supporto diretto ai vertici politici delle Regioni (Presidente della Giunta, Assessori, Presidente del Consiglio regionale). Il personale assegnato a tali uffici svolge funzioni di assistenza e di raccordo con gli organi politici, ed è soggetto a una disciplina in parte differenziata rispetto agli altri dipendenti regionali.
Le Regioni possono in assoluto disciplinare il trattamento del proprio personale?
Le Regioni hanno una competenza residuale nella disciplina della propria organizzazione e del proprio personale, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, i contratti collettivi nazionali e, in ogni caso, la riserva statale per tutto ciò che attiene all’ordinamento civile in senso stretto (norme sui contratti e sul lavoro privato e pubblico).
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamati come parametro violato
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato come parametro violato dal diverso trattamento del personale regionale
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