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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico maternità), nella parte in cui riconosceva solo tre mesi di indennità di maternità — invece di cinque — alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che avessero adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore. La norma violava i principi di uguaglianza e di tutela della maternità.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS, dopo aver ottenuto l’affidamento preadottivo internazionale di un bambino, aveva ricevuto l’indennità di maternità solo per tre mesi, mentre le lavoratrici dipendenti hanno diritto a cinque mesi di congedo retribuito anche in caso di adozione. Il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

Gli artt. 64, comma 2, e 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 erano impugnati dal Tribunale di Modena (r.o. n. 98 del 2012) in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata che avessero adottato un minore ricevevano l’indennità per tre mesi invece di cinque. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002, nella parte in cui prevedeva l’indennità per tre mesi anziché cinque mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata in caso di adozione o affidamento preadottivo; 2) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 67, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 (relativo alle lavoratrici autonome in senso stretto).

Il principio

Non è costituzionalmente giustificabile una disparità di trattamento tra le lavoratrici iscritte alla gestione separata e le lavoratrici dipendenti in materia di indennità di maternità per adozione o affidamento: entrambe le categorie hanno diritto alla stessa durata della tutela previdenziale (cinque mesi), poiché l’inserimento del minore in famiglia richiede lo stesso periodo di adattamento indipendentemente dalla tipologia di lavoro della madre adottiva.

Domande e risposte

Cosa è la gestione separata INPS?

È una forma previdenziale obbligatoria per i lavoratori autonomi privi di altra cassa previdenziale e per i collaboratori coordinati e continuativi. I contributi versati alla gestione separata finanziano, tra l’altro, la tutela della maternità.

Qual è la differenza tra adozione e gravidanza biologica ai fini dell’indennità?

Per la gravidanza biologica, i cinque mesi di indennità coprono il periodo pre e post parto (due mesi prima e tre mesi dopo). In caso di adozione, i cinque mesi decorrono dall’ingresso del minore nella famiglia. Prima di questa sentenza, le lavoratrici della gestione separata ricevevano solo tre mesi in entrambi i casi.

Cosa cambia dopo questa sentenza per le lavoratrici adottive iscritte alla gestione separata?

Hanno diritto a cinque mesi di indennità di maternità (invece di tre) decorrenti dall’effettivo ingresso del minore adottato nella famiglia, in linea con quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. L’INPS deve liquidare l’indennità per l’intero periodo di cinque mesi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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