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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, che obbligava il personale di protezione civile a effettuare turni diurni e notturni in deroga ai contratti collettivi nazionali. La norma invadeva la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 (assestamento di bilancio). Tra questi, l’art. 27, che aggiungeva un comma 5-bis all’art. 10 della legge reg. n. 32 del 2001 sul sistema regionale di protezione civile: la norma imponeva al personale di protezione civile con funzioni anche tecnico-amministrative l’obbligo di effettuare turni diurni e notturni, «in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali».

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 27 della legge reg. Marche n. 20 del 2011 era impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, sub specie rapporti di diritto privato regolati contrattualmente). Ricorso n. 5 del registro ricorsi 2012. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge reg. Marche n. 20 del 2011; 2) dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, lett. d) (porti, competenza concorrente); 3) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 22 (contratti pubblici); 4) dichiarato estinto il giudizio sull’art. 26, comma 4 (salario accessorio personale assembleare) per rinuncia.

Il principio

Una legge regionale non può derogare ai contratti collettivi nazionali di lavoro, poiché la disciplina dei rapporti di lavoro privato, anche quando coinvolge dipendenti regionali, rientra nella materia dell’«ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Domande e risposte

Perché la Regione non può derogare ai CCNL?

I contratti collettivi nazionali sono fonte del diritto privato del lavoro, che rientra nell’«ordinamento civile». Solo lo Stato può dettare norme di diritto privato che derogano ai CCNL o ne modificano l’efficacia. Le Regioni devono rispettare i CCNL anche per il loro personale.

Cosa accade quando una norma regionale viola la competenza esclusiva statale?

La Corte costituzionale dichiara la norma regionale costituzionalmente illegittima con efficacia erga omnes. La norma cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede il sistema regionale di protezione civile delle Marche?

La legge reg. n. 32 del 2001 disciplina le strutture, i compiti e il personale della protezione civile regionale. Il comma 5-bis introdotto dall’art. 27 impugnato tentava di imporre flessibilità dell’orario di lavoro, ma lo faceva invadendo la materia riservata allo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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