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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 224 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Roma, che dubitava della possibilità del giudice del dibattimento di disporre perizia per la trascrizione di intercettazioni telefoniche senza violare la riservatezza delle comunicazioni non pertinenti al processo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma, nel corso di un processo per associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, aveva ricevuto dal pubblico ministero la richiesta di disporre la trascrizione mediante perizia di circa 130 comunicazioni telefoniche intercettate. Il giudice rimettente temeva che la perizia dibattimentale comportasse la divulgazione pubblica di comunicazioni non pertinenti al processo, violando il diritto alla riservatezza delle comunicazioni di terzi estranei.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 224 del codice di procedura penale era impugnato dal Tribunale di Roma (r.o. n. 100 del 2012) in riferimento agli artt. 2 e 15 della Costituzione. Giudice relatore: Giuseppe Frigo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale rimettente aveva prospettato una pronuncia di illegittimità i cui effetti avrebbero coinciso con quelli di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, già percorribile senza necessità di intervento della Corte. La questione non soddisfaceva il requisito del «diritto vivente» ostativo all’interpretazione alternativa.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’effetto richiesto al Giudice delle leggi potrebbe essere raggiunto mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Il giudice rimettente deve prima tentare tale interpretazione; solo se preclusa da un diritto vivente consolidato può rimettere la questione alla Corte.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la trascrizione ex art. 268 c.p.p. e la perizia dibattimentale ex art. 224 c.p.p.?
L’art. 268 c.p.p. prevede una procedura riservata davanti al GIP, in contraddittorio segreto, per selezionare le conversazioni rilevanti prima che confluiscano nel fascicolo dibattimentale. La perizia ex art. 224 c.p.p., disposta in udienza, avviene in pubblico e potrebbe richiedere la lettura in aula anche di comunicazioni non pertinenti.
Perché la riservatezza delle comunicazioni rileva anche nel processo penale?
L’art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza delle comunicazioni di tutti, anche dei terzi non indagati che hanno telefonato a un soggetto sottoposto a controllo. La loro divulgazione in udienza pubblica è ammissibile solo nella misura strettamente necessaria per gli interessi di giustizia.
Cosa significa «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale?
È l’interpretazione di una norma consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità in modo stabile e uniforme. Quando esiste un diritto vivente che esclude un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice rimettente è legittimato a sollevare la questione alla Corte senza tentare interpretazioni alternative.
Norme collegate
- Art. 15 della Costituzione — Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni.
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona, tra cui la riservatezza.
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