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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo agli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 40/2011 sul Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, a seguito della rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2 dicembre 2011, che disciplinava l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, Sezione Lavori pubblici. Gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, erano stati contestati per presunta violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 40, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, depositando il ricorso il 13 febbraio 2012 (n. 23 del registro ricorsi 2012).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Come nella parallela ordinanza n. 282/2012 relativa al Parco Sirente Velino, il processo si è concluso con l’estinzione a seguito della rinuncia al ricorso, senza una pronuncia nel merito.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può concludersi con l’estinzione del processo quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte non si oppone, senza che la Corte debba pronunciarsi sulla legittimità delle norme impugnate.

Domande e risposte

Cosa fa il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo?

Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, Sezione Lavori pubblici, è un organo consultivo regionale che esprime pareri tecnici sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale. La sua composizione e le sue funzioni sono disciplinate dalla legge regionale.

Perché il Governo aveva impugnato la legge?

Il Governo riteneva che alcune disposizioni organizzative del Comitato regionale invadessero la competenza legislativa statale concorrente in materia di governo del territorio, materia in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio.

La Regione Abruzzo ha modificato la legge?

Non risulta dal testo della pronuncia. L’estinzione può dipendere dalla rinuncia per ragioni diverse: accordo politico tra Governo e Regione, modifica tacita della normativa contestata, o valutazione governativa di non procedere ulteriormente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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