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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011, che adibiva i dipendenti regionali alle mansioni superiori illegittimamente conseguite, in violazione degli artt. 3, 24, 97, 113 e 136 della Costituzione. La norma regionale reiterava in sostanza gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata dalla Corte.
Di cosa si tratta
A seguito di una complessa vicenda di concorsi interni riservati al personale della Regione Puglia, dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 373 del 2002, e di successive interferenze legislative regionali già sanzionate con la sentenza n. 354 del 2010, la Regione Puglia ha emanato la legge n. 28 del 2011 autorizzando, in via transitoria, i dipendenti coinvolti ad essere adibiti alle mansioni proprie della categoria superiore conseguita senza pubblico concorso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011 era impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113 e 136 della Costituzione. Secondo il ricorrente, la norma sostanzialmente annullava gli effetti della sentenza n. 354 del 2010 di questa Corte, violando il divieto di riproduzione delle norme dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.) e interferendo con la funzione giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.). Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 3 del 2012). Giudice relatore: Sabino Cassese.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2011. La disposizione, nel mantenere i dipendenti alle mansioni superiori ottenute senza pubblico concorso nelle more dell’esperimento delle nuove procedure concorsuali, si poneva in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e con il divieto di reiterare gli effetti di norme già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.).
Il principio
Una legge regionale che, anche in via transitoria e formalmente temporanea, consenta ai dipendenti pubblici di continuare ad esercitare mansioni superiori ottenute attraverso procedure concorsuali dichiarate incostituzionali è essa stessa incostituzionale, poiché reitera nella sostanza gli effetti delle norme già caducate e lede il principio del pubblico concorso e la separazione dei poteri.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 136 della Costituzione?
Stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Vieta quindi al legislatore di riprodurre — anche in forma diversa — norme già dichiarate incostituzionali, pena la pronuncia di illegittimità in via derivata.
Perché il pubblico concorso è un requisito costituzionale?
L’art. 97 Cost. prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso. Questo principio garantisce l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che la selezione avvenga in modo oggettivo e aperto.
Cosa accade ai dipendenti dopo la dichiarazione di incostituzionalità?
L’amministrazione è tenuta ad avviare nuove procedure concorsuali aperte, per almeno il 50% dei posti, a personale esterno. I dipendenti che esercitano mansioni superiori in assenza di un valido titolo concorsuale non possono conservare tale inquadramento in via definitiva.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Sancisce il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi pubblici.
- Art. 136 della Costituzione — Disciplina gli effetti delle decisioni di illegittimità costituzionale e vieta la reiterazione delle norme caducate.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato da trattamenti di favore non fondati su criteri oggettivi.
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