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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma toscana che disciplinava il trattamento degli scarichi in aree sensibili. La regione aveva già abrogato la disposizione impugnata prima della decisione, rendendo privo di oggetto il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 50 del 2011, che introduceva nella normativa regionale disposizioni speciali sullo scarico di acque reflue urbane in aree sensibili. In particolare, la norma prevedeva che, allo scadere del termine di sette anni senza raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti dalla legge statale, gli scarichi dovessero essere sottoposti a un trattamento più spinto. Nelle more del giudizio, la stessa Regione aveva abrogato la disposizione.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata era l’art. 21-quater, comma 3, della legge reg. Toscana n. 20 del 2006, introdotto dalla legge reg. n. 50 del 2011. Il parametro invocato era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). Il ricorrente sosteneva che la norma consentisse il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi previsti dalla legge statale oltre il termine inderogabile di sette anni. Il ricorso era iscritto al n. 169 del registro ricorsi 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Regione Toscana aveva abrogato la disposizione impugnata con l’art. 75 della legge reg. n. 69 del 2011, prima della decisione. La Corte ha ritenuto che la norma non avesse trovato applicazione, essendo il termine settennale decorso il 2 marzo 2012.

Il principio

Quando la norma regionale impugnata viene abrogata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale e risulta accertato che essa non ha trovato applicazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa sono le «aree sensibili» in materia di acque?

Sono zone idriche individuate dalla normativa comunitaria e statale (artt. 91 e 106 del d.lgs. n. 152 del 2006) che richiedono trattamenti più spinti per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, al fine di ridurre la presenza di fosforo e azoto.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché la norma era già stata abrogata dalla stessa Regione Toscana prima dell’udienza. In assenza di una disposizione vigente su cui pronunciarsi, il giudizio perde il suo oggetto e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Chi può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri può promuovere questione di legittimità costituzionale in via principale avverso leggi regionali che si ritengano lesive delle competenze esclusive statali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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