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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che impone la riduzione della metà dei compensi liquidati al difensore del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili. Non sussisteva violazione degli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost.

Di cosa si tratta

Il Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) prevede, all’art. 130, che il difensore nominato nel processo civile del non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato riceva una liquidazione dimezzata rispetto ai compensi ordinari. Un avvocato che aveva assistito cittadini stranieri richiedenti asilo politico contestò tale dimezzamento, sostenendo che fosse incostituzionale. Il Tribunale di Roma sollevò la questione con quattro ordinanze di identico contenuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, con quattro ordinanze del 21 settembre 2011, questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 24 (secondo e terzo comma), 53 (primo comma), 111 (primo comma) e 117 (primo comma) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i quattro giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la riduzione della metà dei compensi per il difensore del non abbiente nei giudizi civili non violasse nessuno dei parametri costituzionali invocati. Il meccanismo del dimezzamento, pur riducendo il compenso del professionista, non era irragionevole e non ledeva il diritto di difesa, il principio di capacità contributiva né i vincoli CEDU.

Il principio

La riduzione della metà dei compensi liquidati al difensore nel patrocinio a spese dello Stato in materia civile (art. 130 del d.P.R. n. 115/2002) non viola gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost. Il legislatore può modulare le prestazioni professionali a carico dell’erario in misura ridotta rispetto ai valori di mercato, nell’ambito della discrezionalità che gli compete nella disciplina delle spese di giustizia.

Domande e risposte

Come funziona il patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili?

Chi non dispone dei mezzi per sostenere le spese di un processo può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (reddito annuo non superiore a una soglia aggiornata periodicamente). In tal caso lo Stato pagherà il difensore, ma il compenso sarà liquidato nella misura ridotta prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (dimezzamento rispetto ai valori standard).

Perché l’avvocato contestava il dimezzamento?

L’avvocato sosteneva che il dimezzamento fosse irragionevole (art. 3 Cost.), ledesse il diritto di difesa dei non abbienti (art. 24 Cost.) disincentivando i professionisti dall’accettare questi incarichi, violasse il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e i vincoli CEDU (art. 117 Cost.).

Quando si ha manifesta infondatezza anziché semplice non fondatezza?

La manifesta infondatezza è una pronuncia in camera di consiglio (senza udienza pubblica) che la Corte adotta quando la questione è palesemente infondata già in base a un esame preliminare, senza necessità di una trattazione piena nel merito. Non implica una pronuncia meno autorevole, ma una forma processuale accelerata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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