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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003, che rendeva impignorabili i fondi regionali assegnati ai Consorzi di bonifica. La norma violava la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la tutela giurisdizionale dei creditori.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva stabilito che i fondi assegnati ai Consorzi di bonifica non potessero essere oggetto di esecuzione forzata (pignoramento), a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Un creditore privato aveva tentato di agire esecutivamente nei confronti di un Consorzio, e il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che bloccava tale azione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 26 settembre 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma impugnata sottraeva all’esecuzione forzata le assegnazioni di fondi regionali ai Consorzi di bonifica, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003. La norma regionale, escludendo l’esecuzione forzata sui fondi dei Consorzi, interferiva con la disciplina statale delle obbligazioni e dell’esecuzione civile, materie di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Il principio
Le Regioni non possono introdurre norme che rendano impignorabili somme spettanti a enti pubblici regionali, poiché la disciplina dell’esecuzione forzata e dell’ordinamento civile è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Una norma regionale che sottrae beni all’esecuzione forzata lede i diritti dei creditori garantiti dagli artt. 24 e 3 Cost.
Domande e risposte
Perché una legge regionale non può rendere impignorabili i fondi di un ente locale?
Perché l’ordinamento civile — che include le regole sull’esecuzione forzata — è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni non possono derogarvi.
Cosa succede agli atti di pignoramento compiuti prima della sentenza?
La declaratoria di illegittimità costituzionale travolge la norma con effetti ex tunc: i giudici non possono più applicarla, e le esecuzioni sospese in forza di quella norma possono riprendere.
I Consorzi di bonifica possono comunque beneficiare di regimi di protezione?
Solo nei limiti stabiliti dalla legge statale. Le impignorabilità speciali devono essere previste dal codice di procedura civile o da leggi statali, non da leggi regionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per la disparità di trattamento tra creditori
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, ordinamento civile riservato allo Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.