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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che equiparava la notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del contribuente (art. 140 c.p.c.) a quella prevista per l’irreperibilità assoluta. Il contribuente temporaneamente assente ha diritto a ricevere un avviso raccomandato, non a vedersi notificare l’atto con la sola affissione all’albo comunale.

Di cosa si tratta

Quando l’agente della riscossione non trova il contribuente in casa, può procedere in modi diversi a seconda della situazione. Se nel comune non esiste alcun recapito del destinatario (irreperibilità assoluta), la notifica si perfeziona con la sola affissione dell’avviso all’albo comunale. Se invece il contribuente è semplicemente assente o temporaneamente irreperibile (irreperibilità relativa, art. 140 c.p.c.), la legge ordinaria impone anche l’invio di una raccomandata. La disposizione impugnata confondeva i due casi, rendendo applicabile la procedura più semplice (solo albo) anche all’irreperibilità relativa, con grave pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione imposte sul reddito) e 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento imposte sui redditi), nella parte in cui stabiliva che la notifica della cartella di pagamento, nei casi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona il giorno successivo all’affissione dell’avviso nell’albo comunale, senza richiedere l’ulteriore invio della raccomandata. Parametri invocati: artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui stabiliva che la notifica della cartella «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile» si esegue con le modalità dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, anziché limitare tale procedura semplificata ai soli casi in cui nel comune non vi sia alcun recapito del destinatario. La norma violava gli artt. 3 e 24 Cost. perché equiparava irragionevolmente situazioni diverse, privando il contribuente temporaneamente assente della garanzia della raccomandata.

Il principio

La notifica della cartella di pagamento mediante affissione all’albo comunale senza invio di raccomandata è ammissibile solo quando nel comune non esista alcun recapito del destinatario (irreperibilità assoluta). Quando il contribuente è invece temporaneamente assente o irreperibile (art. 140 c.p.c.), la notifica deve seguire le garanzie ordinarie, compreso l’invio dell’avviso a mezzo raccomandata, pena violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Domande e risposte

Cosa cambia praticamente per il contribuente destinatario di una cartella?

Il contribuente temporaneamente assente (irreperibilità relativa) ha diritto di ricevere una raccomandata di avviso del deposito dell’atto. Senza tale raccomandata, la notifica è nulla e i termini per ricorrere non decorrono validamente.

Quale era il problema della norma dichiarata incostituzionale?

Il terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 rinviava genericamente all’art. 140 c.p.c. e poi all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede la sola affissione all’albo. In questo modo si eliminava la tutela della raccomandata anche per chi era solo temporaneamente assente, creando una disparità irragionevole rispetto alla disciplina ordinaria delle notifiche.

Qual era il giudizio a quo e chi erano le parti?

Si trattava di un giudizio di opposizione promosso dalla Cooperativa Quadrifoglio contro l’INPS, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) ed Equitalia Polis, davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza di rimessione del 26 luglio 2010.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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