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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, della legge Pinto (l. n. 89/2001), nella parte in cui individua la Corte d’appello competente per le domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo secondo il criterio dell’art. 11 c.p.p. Il criterio è ragionevole e già chiarito dal diritto vivente.
Di cosa si tratta
Chi subisce un processo di durata irragionevole può chiedere un’equa riparazione ai sensi della legge Pinto (l. 89/2001). La domanda va presentata alla Corte d’appello competente. Per i processi civili, la competenza è quella del distretto in cui è situato il giudice che ha trattato la causa. Ma per i processi davanti ai giudici amministrativi e contabili — che non appartengono all’ordine giudiziario ordinario — l’art. 3, co. 1, l. 89/2001 fa rinvio al criterio dell’art. 11 c.p.p., che individua la competenza in base alla sede del distretto di Corte d’appello nel cui territorio ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il criterio dell’art. 11 c.p.p. per determinare la competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione relativi a processi amministrativi e contabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il criterio dell’art. 11 c.p.p., applicato ai processi amministrativi e contabili, non è manifestamente irragionevole: garantisce uniformità nella determinazione della competenza e risponde a una ratio plausibile. Il diritto vivente (Cass. SS.UU. n. 6307/2010) ha già definito come applicare il criterio in questi casi.
Il principio
La scelta legislativa di ricorrere al criterio dell’art. 11 c.p.p. per individuare la Corte d’appello competente in materia di equa riparazione per i processi amministrativi e contabili non è arbitraria: risponde all’esigenza di creare un criterio uniforme applicabile ai giudici non appartenenti all’ordine giudiziario ordinario. Le perplessità applicative sono superate dall’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione.
Domande e risposte
A quale Corte d’appello devo rivolgermi per chiedere l’equa riparazione per un processo amministrativo troppo lungo?
Alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il TAR o il Consiglio di Stato che ha trattato il processo. Il criterio è quello dell’art. 11 c.p.p.: si guarda alla sede dell’ufficio giudiziario, non alla residenza del ricorrente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito i criteri applicativi con la sentenza n. 6307/2010.
Perché il criterio dell’art. 11 c.p.p. viene usato anche per i processi amministrativi?
Perché i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) non appartengono all’ordine giudiziario ordinario: non è possibile applicare loro i criteri ordinari di competenza per distretto. Il legislatore ha scelto il criterio dell’art. 11 c.p.p. (usato anche per i procedimenti a carico di magistrati) come regola di chiusura per tutti i giudici «speciali».
La legge Pinto garantisce l’equa riparazione anche per i processi contabili davanti alla Corte dei conti?
Sì. La legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU (compreso il diritto a un processo equo e in tempi ragionevoli), inclusi i processi contabili che hanno ad oggetto diritti civili o obbligazioni di natura civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza del criterio di competenza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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