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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge finanziaria della Regione Abruzzo n. 7 del 2002, che prorogava i mandati in corso dei dirigenti regionali dell’Agenzia per i servizi di sviluppo agricolo durante la procedura concorsuale, in violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo dell’Abruzzo aveva bandito nel 1999 una prima procedura concorsuale per la copertura di posti di dirigente, poi revocata; una nuova procedura era stata avviata nel 2001. L’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002 prorogava i mandati dei dirigenti già in carica per la durata della nuova procedura concorsuale. Il TAR per l’Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento degli atti relativi a tale procedura.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per l’Abruzzo dubitava della legittimità dell’art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002 in riferimento agli artt. 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la proroga dei mandati in corso durante una procedura concorsuale discriminasse ingiustamente i candidati esterni e violasse il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge finanziaria regionale n. 7 del 2002. La norma, prorogando i mandati in corso dei dirigenti già nominati per tutta la durata della procedura concorsuale, riservava di fatto la posizione dirigenziale ai soggetti già in carica, svuotando di significato il concorso e discriminando i candidati esterni senza una ragione idonea a giustificare tale disparità, in violazione degli artt. 51 e 97 Cost.
Il principio
Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici (art. 97 Cost.) e il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) vietano proroghe dei mandati dirigenziali che, durante una procedura concorsuale, riservino di fatto la posizione ai titolari uscenti, privando il concorso della sua funzione selettiva.
Domande e risposte
Perché il concorso pubblico è la regola per l’accesso ai pubblici uffici?
L’art. 97, quarto comma, Cost. impone il concorso come meccanismo ordinario di selezione, in quanto garantisce l’imparzialità della scelta e il merito come criterio di accesso. Le deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere giustificate da ragioni obiettive.
Può una Regione prorogare i mandati dei dirigenti delle proprie agenzie?
Sì, ma non durante una procedura concorsuale aperta a candidati esterni e non oltre i limiti consentiti, poiché una proroga sistematica che di fatto riserva la posizione ai titolari uscenti viola i principi costituzionali del concorso e dell’eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici.
Cosa si intende per “svuotamento del concorso”?
Quando una norma garantisce la continuazione nell’incarico al dirigente in carica per tutta la durata della procedura concorsuale, il candidato esterno vincitore del concorso si troverebbe ad attendere indefinitamente; ciò trasforma il concorso da strumento selettivo reale a mero adempimento formale.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici
- Art. 97 della Costituzione — principio del concorso pubblico e buon andamento della P.A.
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