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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011, che imponeva l’aggregazione di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La materia – istruzione scolastica – è a competenza concorrente e richiede la leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il d.l. 98/2011 aveva disposto che, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado fossero aggregate in istituti comprensivi, con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome separate. Sette Regioni avevano impugnato la norma davanti alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la norma invadesse la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, perché la norma, riguardante la dimensione organizzativa del sistema scolastico in una materia di competenza concorrente (istruzione), avrebbe richiesto il raggiungimento di un’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, che invece non c’era stata. Giudice relatore: Sergio Mattarella; udienza pubblica del 18 aprile 2012.
Il principio
In materia di istruzione — competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni — le norme statali che incidono sull’organizzazione scolastica richiedono il rispetto del principio di leale collaborazione mediante intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena l’illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa sono gli istituti comprensivi?
Sono istituzioni scolastiche che riuniscono in un’unica direzione didattica scuole di ordini diversi: scuola dell’infanzia, scuola primaria (elementare) e scuola secondaria di primo grado (media). La norma del 2011 ne rendeva obbligatoria la costituzione al di sopra di determinate soglie di alunni.
Perché è rilevante la «leale collaborazione»?
Perché l’istruzione è una materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le scelte organizzative di sistema che toccano anche competenze regionali devono essere condivise con le Regioni tramite intesa, non imposte unilateralmente.
Il comma 5 è stato anch’esso dichiarato incostituzionale?
La Corte ha riservato a separate pronunce le questioni relative ad altre disposizioni: per il comma 5 alcune Regioni avevano sollevato censure che sono state trattate separatamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — istruzione come materia di competenza concorrente (comma 3)
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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