Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per contraddittorietà e oscurità della domanda, le questioni sollevate dal Giudice di pace di Ravenna sull’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero anche in pendenza di impugnativa. Il rimettente aveva disposto egli stesso la sospensione dell’esecuzione pur lamentandone la preclusione per legge.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Ravenna era investito del ricorso di uno straniero (cittadino richiedente asilo) contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e il conseguente provvedimento del Questore. L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) stabilisce che il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo anche se impugnato; il comma 8 preclude al giudice dell’impugnazione di sospendere cautelarmente il provvedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, sostenendo che l’immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione — anche nei confronti di richiedenti asilo il cui ricorso è pendente — violasse il diritto di difesa e il diritto d’asilo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per una pluralità di ragioni: la domanda era oscura e contraddittoria (il rimettente invocava per un verso l’efficacia sospensiva dell’impugnazione, per altro verso chiedeva poteri cautelari, che avrebbero senso solo se tale effetto sospensivo mancasse); soprattutto, il Giudice di pace aveva esso stesso disposto «ex lege» la sospensione del decreto di espulsione nel dispositivo della propria ordinanza, pur affermando di non averne il potere. Tale contraddizione rendeva irrilevante la questione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la domanda rivolta alla Corte è oscura e contraddittoria, o quando il giudice rimettente abbia già esercitato nel giudizio a quo il potere la cui mancanza lamentava, rendendo così privo di rilevanza il quesito.
Domande e risposte
Il decreto di espulsione prefettizio è immediatamente esecutivo?
Sì, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998: l’espulsione è eseguita dal Questore anche in presenza di impugnativa, salve specifiche eccezioni. Per i richiedenti asilo, tuttavia, il d.lgs. n. 150 del 2011 ha poi introdotto l’effetto sospensivo del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di protezione internazionale.
Che cosa sono le questioni “manifestamente inammissibili”?
Sono le questioni che presentano vizi talmente evidenti da non richiedere un esame nel merito: ad esempio per difetto di rilevanza, per oscurità del petitum o per mancata motivazione. La Corte le risolve in camera di consiglio senza udienza pubblica.
La normativa sull’espulsione dei richiedenti asilo è cambiata dopo il 2012?
Sì: l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (già sopravvenuto al momento della questione) aveva introdotto l’effetto sospensivo ordinario del ricorso avverso i dinieghi di protezione internazionale, incidendo così sul quadro normativo denunciato dal rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio, parametro principale della censura
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.