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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti (sez. Puglia) sull’art. 189 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) in materia di Collegio medico legale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) disciplina la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale alle dipendenze del Ministero della difesa che esprime pareri medico-legali nelle controversie previdenziali e sulle pensioni dei militari. La Corte dei conti (Puglia) dubitava della norma perché il Collegio, pur emettendo pareri vincolanti in giudizi pensionistici, era privo delle garanzie di indipendenza tipiche degli organi giurisdizionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione sull’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (diritto di difesa e giusto processo), nell’ambito di un giudizio pensionistico di un militare di leva che chiedeva il riconoscimento di un’infermità contratta per causa di servizio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza, non avendo chiarito in che modo la norma sul Collegio medico legale incidesse concretamente sul giudizio pensionistico in corso.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve spiegare in che misura la norma impugnata incide sulla decisione del caso concreto; la mancata motivazione della rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Chi è il Collegio medico legale e che funzione svolge?

L’organo collegiale istituito presso il Ministero della difesa, composto da medici militari, che esprime pareri medico-legali nelle controversie riguardanti il riconoscimento di infermità per causa di servizio e la concessione di pensioni privilegiate ai militari.

Perché la Corte dei conti dubitava della norma?

Perché il Collegio medico legale, pur essendo alle dipendenze del Ministero della difesa (una parte del giudizio), svolgeva in certi casi una funzione paragiurisdizionale con pareri potenzialmente vincolanti, sollevando dubbi circa la parità delle parti e il giusto processo (art. 111 Cost.).

Cosa deve verificare il giudice rimettente prima di sollevare questione di legittimità?

Deve verificare che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo (rilevanza) e che esistano seri dubbi sulla sua conformità alla Costituzione (non manifesta infondatezza); entrambi i requisiti vanno motivati nell’ordinanza di rimessione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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