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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti (sez. Puglia) sull’art. 189 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) in materia di Collegio medico legale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) disciplina la composizione del Collegio medico legale, organo collegiale alle dipendenze del Ministero della difesa che esprime pareri medico-legali nelle controversie previdenziali e sulle pensioni dei militari. La Corte dei conti (Puglia) dubitava della norma perché il Collegio, pur emettendo pareri vincolanti in giudizi pensionistici, era privo delle garanzie di indipendenza tipiche degli organi giurisdizionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione sull’art. 189 del d.lgs. n. 66/2010 in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (diritto di difesa e giusto processo), nell’ambito di un giudizio pensionistico di un militare di leva che chiedeva il riconoscimento di un’infermità contratta per causa di servizio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza, non avendo chiarito in che modo la norma sul Collegio medico legale incidesse concretamente sul giudizio pensionistico in corso.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: il giudice rimettente deve spiegare in che misura la norma impugnata incide sulla decisione del caso concreto; la mancata motivazione della rilevanza determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Chi è il Collegio medico legale e che funzione svolge?
L’organo collegiale istituito presso il Ministero della difesa, composto da medici militari, che esprime pareri medico-legali nelle controversie riguardanti il riconoscimento di infermità per causa di servizio e la concessione di pensioni privilegiate ai militari.
Perché la Corte dei conti dubitava della norma?
Perché il Collegio medico legale, pur essendo alle dipendenze del Ministero della difesa (una parte del giudizio), svolgeva in certi casi una funzione paragiurisdizionale con pareri potenzialmente vincolanti, sollevando dubbi circa la parità delle parti e il giusto processo (art. 111 Cost.).
Cosa deve verificare il giudice rimettente prima di sollevare questione di legittimità?
Deve verificare che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo (rilevanza) e che esistano seri dubbi sulla sua conformità alla Costituzione (non manifesta infondatezza); entrambi i requisiti vanno motivati nell’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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