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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 9/2011 che istituiva l’elenco regionale «Made in Lazio – Prodotto in Lazio», per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 del TFUE (libera circolazione delle merci) e con l’art. 120, primo comma, Cost. (divieto di ostacoli alla libera circolazione).
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva istituito con legge regionale un elenco di prodotti territoriali articolato in tre sezioni: «Made in Lazio – tutto Lazio», «Realizzato nel Lazio» e «Materie prime del Lazio». Lo scopo dichiarato era fornire ai consumatori un’informazione trasparente sull’origine dei prodotti regionali, ma il Governo contestò che la legge equivalesse a un marchio di qualità basato sull’origine geografica, contrario al diritto UE.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la l. reg. Lazio n. 9/2011 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34-36 TFUE (che vietano le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni) e dell’art. 120, primo comma, Cost. (che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e merci tra le Regioni).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Ritiene che la previsione di tre sezioni basate sull’origine territoriale laziale dei prodotti o delle materie prime prefiguri implicitamente una valutazione di qualità correlata all’origine geografica, capace di indurre i consumatori a preferire prodotti laziali, violando così il principio di libera circolazione delle merci garantito dal diritto UE e recepito dall’art. 117, primo comma, Cost.
Il principio
Le Regioni non possono istituire strumenti promozionali – nemmeno sotto forma di elenchi o registri – che valorizzino l’origine geografica regionale dei prodotti in modo da creare discriminazioni di fatto a danno di prodotti provenienti da altre regioni o altri Stati UE; tali misure violano la libera circolazione delle merci e l’art. 120 Cost.
Domande e risposte
Perché un semplice elenco informativo può essere incostituzionale?
Perché anche uno strumento apparentemente neutro, come un elenco accessibile sul sito istituzionale, può avere un effetto promozionale implicito: classificare i prodotti per origine geografica regionale equivale a suggerire al consumatore che quell’origine è un indice di qualità o di preferibilità, ostacolando di fatto la libera circolazione delle merci.
Cosa prevede l’art. 120 della Costituzione?
Il primo comma dell’art. 120 Cost. vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nonché di limitare il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Questa sentenza si applica anche ad altri marchi o elenchi regionali?
Sì, il principio è generale: qualsiasi strumento regionale che promuova prodotti in base alla loro origine geografica regionale, creando un vantaggio competitivo rispetto a prodotti di altre regioni o Stati UE, è incompatibile con il diritto UE e con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispetto del diritto UE nella legislazione regionale
- Art. 120 della Costituzione — divieto di ostacoli regionali alla libera circolazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.