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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge regionale toscana n. 41/2011: l’art. 2 (nella parte relativa alla gestione dei rifiuti portuali in avvalimento da parte della Comunità d’ambito) per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e l’art. 11 per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana, con la legge n. 41/2011, ha modificato la propria disciplina regionale sui rifiuti, intervenendo sia sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti (attività affidata in avvalimento alla Comunità d’ambito per conto dell’Autorità marittima), sia sull’istituzione di una nuova Autorità idrica regionale (art. 11). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 11 della legge regionale Toscana n. 41/2011 in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali (Autorità marittima) e di tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 (comma 4 dell’art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998 come sostituito), nella parte in cui prevede che la Comunità d’ambito provveda in avvalimento e per conto dell’Autorità marittima senza alcuna intesa con la Regione: tale norma invade la competenza statale sull’ordinamento degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e viola la riserva di legge statale sugli uffici statali (art. 97 Cost.). Dichiara altrésì l’illegittimità dell’art. 11 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in materia di tutela dell’ambiente.
Il principio
La disciplina delle modalità operative di un ente pubblico nazionale (quale l’Autorità marittima) è riservata alla legge statale: una legge regionale non può prevedere che un ente regionale agisca «per conto» di un’Autorità marittima statale senza una previsione statale che lo consenta.
Domande e risposte
Chi gestisce i rifiuti prodotti dalle navi nei porti italiani?
La disciplina è dettata dal d.lgs. n. 182/2003 (attuativo della direttiva 2000/59/CE): le procedure di affidamento spettano all’Autorità marittima, che può avvalersi di organismi regionali ma solo nei limiti e con le modalità previsti dalla legge statale.
Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione?
Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: le Regioni non possono incidere su tali enti con proprie leggi.
L’art. 11 della legge toscana riguardava l’ambiente?
Sì: l’art. 11 istituiva una nuova autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani con competenze su materie di tutela ambientale che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s).
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — riserva di legge nell’organizzazione degli uffici pubblici
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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