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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 10/2011, relativo al marchio regionale di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione delle merci. Per gli altri tre articoli impugnati (artt. 2 comma 7, 7 comma 1, 8 comma 2) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche legislative.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte, con la legge n. 10/2011, aveva introdotto alcune norme collegate alla legge finanziaria regionale. Il Governo aveva impugnato quattro disposizioni: il marchio regionale agroalimentare, le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori, le modalità di contenimento della fauna selvatica e una norma sull’affidamento di servizi. Tre delle quattro contestazioni si sono concluse con la cessazione della materia del contendere, però quella sul marchio è stata dichiarata incostituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 10/2011, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120, primo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e con i regolamenti comunitari sulla PAC.
La decisione della Corte
La Corte dichiara incostituzionale l’art. 26, comma 2, della legge regionale: la norma, istituendo un marchio regionale volontario di qualità per prodotti agroalimentari imputabile a un’autorità pubblica, viola la libera circolazione delle merci garantita dal diritto UE (artt. 34-36 TFUE) e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., il divieto regionale di ostacolare gli scambi interregionali (art. 120 Cost.). Per gli altri tre articoli dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche.
Il principio
Un marchio territoriale di valorizzazione, anche se formalmente volontario, quando sia istituito da un’autorità pubblica regionale determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci contrario al diritto dell’Unione europea, e pertanto viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Le Regioni possono creare marchi di qualità territoriale per i prodotti locali?
Non liberamente: un marchio istituito da un’autorità pubblica regionale, anche se adesione è facoltativa, può favorire i prodotti del territorio rispetto a quelli di altre Regioni o altri Stati UE, integrando una restrizione agli scambi vietata dal diritto europeo.
Cosa prevede il diritto UE sulla libera circolazione delle merci?
Gli artt. 34-36 TFUE vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni: la CGUE ha chiarito (causa C-325/00, Commissione c. Germania) che anche i marchi pubblici facoltativi possono integrare tali misure.
Le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori piemontesi erano illegittime?
La questione relativa all’art. 7 è stata definita con cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispetto del diritto UE e internazionale
- Art. 120 della Costituzione — divieto di ostacolare la libera circolazione di cose tra Regioni
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