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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 10/2011, relativo al marchio regionale di valorizzazione dei prodotti agroalimentari, per contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione delle merci. Per gli altri tre articoli impugnati (artt. 2 comma 7, 7 comma 1, 8 comma 2) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche legislative.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte, con la legge n. 10/2011, aveva introdotto alcune norme collegate alla legge finanziaria regionale. Il Governo aveva impugnato quattro disposizioni: il marchio regionale agroalimentare, le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori, le modalità di contenimento della fauna selvatica e una norma sull’affidamento di servizi. Tre delle quattro contestazioni si sono concluse con la cessazione della materia del contendere, però quella sul marchio è stata dichiarata incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 10/2011, in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120, primo comma, della Costituzione, deducendo il contrasto con il diritto UE sulla libera circolazione delle merci e con i regolamenti comunitari sulla PAC.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionale l’art. 26, comma 2, della legge regionale: la norma, istituendo un marchio regionale volontario di qualità per prodotti agroalimentari imputabile a un’autorità pubblica, viola la libera circolazione delle merci garantita dal diritto UE (artt. 34-36 TFUE) e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., il divieto regionale di ostacolare gli scambi interregionali (art. 120 Cost.). Per gli altri tre articoli dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenute modifiche.

Il principio

Un marchio territoriale di valorizzazione, anche se formalmente volontario, quando sia istituito da un’autorità pubblica regionale determina un effetto potenzialmente restrittivo sulla libera circolazione delle merci contrario al diritto dell’Unione europea, e pertanto viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Le Regioni possono creare marchi di qualità territoriale per i prodotti locali?

Non liberamente: un marchio istituito da un’autorità pubblica regionale, anche se adesione è facoltativa, può favorire i prodotti del territorio rispetto a quelli di altre Regioni o altri Stati UE, integrando una restrizione agli scambi vietata dal diritto europeo.

Cosa prevede il diritto UE sulla libera circolazione delle merci?

Gli artt. 34-36 TFUE vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni: la CGUE ha chiarito (causa C-325/00, Commissione c. Germania) che anche i marchi pubblici facoltativi possono integrare tali misure.

Le anticipazioni sui contributi PAC agli agricoltori piemontesi erano illegittime?

La questione relativa all’art. 7 è stata definita con cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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