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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 136/2012, ha dichiarato la estinzione del giudizio della questione di legittimità costituzionale relativa a: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria).

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria). Nel corso del giudizio la controversia è venuta meno, presumibilmente per effetto di accordi o modifiche normative sopravvenute.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 117, 119 e altri della Costituzione. Il giudice rimettente: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 78/2010 impugnate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento.

Il principio

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia dei ricorrenti, accettata dalla controparte; tale pronuncia non pregiudica la possibilità di successive impugnazioni per le medesime norme.

Domande e risposte

Perché il Trentino-Alto Adige aveva impugnato il d.l. n. 78/2010?

La Regione e la Provincia autonoma ritenevano che le misure di contenimento della spesa pubblica del 2010 comprimessero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

Come si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?

Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, che deve essere accettata dalla controparte (di solito lo Stato, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato).

L’estinzione tutela i diritti delle Regioni a statuto speciale?

L’estinzione è una pronuncia puramente processuale e non incide sui diritti costituzionali; le Regioni possono sempre sollevare nuove questioni in futuro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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