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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 136/2012, ha dichiarato la estinzione del giudizio della questione di legittimità costituzionale relativa a: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria).
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato numerose disposizioni del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria). Nel corso del giudizio la controversia è venuta meno, presumibilmente per effetto di accordi o modifiche normative sopravvenute.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: numerose disposizioni del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. l. 30 luglio 2010, n. 122 (stabilizzazione finanziaria). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 117, 119 e altri della Costituzione. Il giudice rimettente: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 78/2010 impugnate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento.
Il principio
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può estinguersi per rinuncia dei ricorrenti, accettata dalla controparte; tale pronuncia non pregiudica la possibilità di successive impugnazioni per le medesime norme.
Domande e risposte
Perché il Trentino-Alto Adige aveva impugnato il d.l. n. 78/2010?
La Regione e la Provincia autonoma ritenevano che le misure di contenimento della spesa pubblica del 2010 comprimessero illegittimamente l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.
Come si estingue un giudizio di legittimità costituzionale?
Il giudizio si estingue principalmente per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, che deve essere accettata dalla controparte (di solito lo Stato, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato).
L’estinzione tutela i diritti delle Regioni a statuto speciale?
L’estinzione è una pronuncia puramente processuale e non incide sui diritti costituzionali; le Regioni possono sempre sollevare nuove questioni in futuro.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 119 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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