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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 127/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto).
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 571 c.p.p., nella parte in cui non consente agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado – ma prima che sia decorso il termine per impugnare – di proporre impugnazione per le statuizioni di contenuto patrimoniale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: art. 571 del codice di procedura penale (impugnazione degli eredi dell’imputato deceduto). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 571 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Palermo.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono indicare chiaramente il petitum e la norma da applicare nel giudizio a quo; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità in caso di carenze motivazionali.
Domande e risposte
Perché la morte dell’imputato crea problemi sulle impugnazioni patrimoniali?
Il processo penale si estingue per morte dell’imputato, ma le statuizioni civili (es. risarcimento del danno) possono rimanere eseguibili; gli eredi potrebbero avere interesse a impugnare quelle statuizioni.
Cosa prevede l’art. 571 c.p.p.?
L’art. 571 c.p.p. disciplina i soggetti legittimati a proporre impugnazione; la questione riguardava l’estensione di tale legittimazione agli eredi dell’imputato deceduto dopo la sentenza di primo grado.
La questione è definitivamente chiusa?
No. La manifesta inammissibilità non preclude la riproposizione della questione da parte di altri giudici, purché le carenze motivazionali siano superate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 24 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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