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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dalla legge regionale n. 4/2011, che consentiva di derogare al limite del 50% dei posti riservati all’interno per le progressioni verticali del personale regionale, violando i principi fondamentali statali sul pubblico concorso. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lettera a) dello stesso articolo.
Di cosa si tratta
La normativa statale (d.lgs. n. 150/2009, art. 24, e d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1-bis) impone che le progressioni tra aree avvengano tramite concorso pubblico, con una riserva massima del 50% a favore del personale interno. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige aveva introdotto una disposizione che consentiva di derogare a tale limite del 50% per le “professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale”, aprendo così la strada a riserve più elevate per il personale interno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. Trentino-Alto Adige n. 4/2011 (che aggiungeva il comma 5-ter all’art. 5 della l.r. n. 3/2000), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., sostenendo che la norma violasse il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali della legislazione statale sull’accesso agli impieghi pubblici (d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 165/2001).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5-ter, della l.r. Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dall’art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. n. 4/2011. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lett. a) dello stesso articolo, che era stata oggetto di modifiche legislative successive che ne avevano sanato i profili di illegittimità.
Il principio
Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici e per le progressioni tra aree (art. 97 Cost.) ammette deroghe solo in casi limitati e con criteri rigorosi. Il limite del 50% per la riserva al personale interno nelle progressioni verticali costituisce un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che vincola anche le Regioni autonome nei limiti della loro speciale autonomia.
Domande e risposte
Perché il limite del 50% è così importante nel pubblico impiego?
Il limite serve a garantire che il reclutamento nella pubblica amministrazione avvenga prevalentemente per concorso aperto, in attuazione dell’art. 97 Cost. Senza tale limite le Regioni potrebbero riservare quasi tutti i posti disponibili al personale già in servizio, svuotando di fatto il principio del concorso pubblico e favorendo la stabilizzazione di personale precario in modo non trasparente.
Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia di personale?
Le Regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, godono di una più ampia autonomia legislativa, ma devono comunque rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, anche nelle materie di propria competenza. La Corte ha ritenuto che il limite del 50% costituisca un tale principio fondamentale, non derogabile neppure dalla Regione autonoma.
Cosa si intende per “progressione verticale” nel pubblico impiego?
La progressione verticale è il passaggio di un dipendente pubblico da un’area funzionale a un’altra di livello superiore (es. da area B ad area C), che comporta un cambiamento di inquadramento e di mansioni. È distinta dalla “progressione orizzontale” (aumento di stipendio all’interno della stessa area) e richiede procedure selettive più rigorose.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e parità di accesso ai pubblici uffici
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica come materia di competenza concorrente (terzo comma)
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