Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria regionale sarda 2011, che concedevano crediti d’imposta alle imprese nei Comuni montani e istituivano corsi-concorso per la progressione di carriera del personale regionale, entrambi in contrasto con la competenza statale esclusiva e con i vincoli europei sugli aiuti di Stato.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale sarda 2011 (l.r. n. 1/2011) prevedeva: (art. 3) un credito d’imposta del 20% delle imposte sui redditi o dell’IRAP pagate nel 2011 dalle imprese con sede nei Comuni montani sardi (fino a 10.000 euro per beneficiario); (art. 7, commi 1-3) procedure di selezione del personale regionale tramite corsi-concorso per la progressione di carriera. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le norme.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011. Parametri: artt. 3, 23, 97, 117, commi 1, 2 (lett. e ed l) e 3, Cost.; artt. 3 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. n. 3/1948); artt. 56 ss., 53 e 64 del TFUE (concorrenza e aiuti di Stato). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 28/2011). Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011; 2) dichiarato, in via conseguenziale, l’illegittimità anche dell’art. 7, comma 3-bis, della stessa legge (perché funzionale ai corsi-concorso dichiarati illegittimi).

Il principio

Le Regioni non possono introdurre agevolazioni fiscali (crediti d’imposta) a favore di imprese localizzate nel proprio territorio: tali misure, configurando aiuti di Stato in senso europeo e incidendo sulla materia della concorrenza e del sistema tributario, rientrano nella competenza esclusiva statale. Sono inoltre illegittime le norme regionali sui corsi-concorso per la carriera del personale che invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile e del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Domande e risposte

Una Regione può introdurre crediti d’imposta per le imprese nel proprio territorio?

No, in linea di principio. I crediti d’imposta sulle imposte erariali rientrano nella materia tributaria e della concorrenza, di competenza statale esclusiva. Inoltre, nel caso, la misura configurava un aiuto di Stato potenzialmente contrario agli artt. 56 e seguenti del TFUE.

Perché anche l’art. 7, comma 3-bis, è stato dichiarato illegittimo?

La Corte lo ha dichiarato illegittimo «in via conseguenziale» ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953: quella disposizione era strettamente strumentale all’attuazione dei corsi-concorso vietati e non poteva sopravvivere alla loro caducazione.

Cosa sono i corsi-concorso e perché sono stati vietati?

Sono procedure selettive interne per la progressione di carriera del personale regionale. La Corte ha ritenuto che la disciplina regionale violasse la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione del lavoro pubblico (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.