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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che consentiva ai direttori generali delle ASL di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle nuove aziende sanitarie per pagare i debiti delle disciolte Unità sanitarie locali. La norma violava il principio statale fondamentale che vieta di far gravare sulle ASL i debiti delle pregresse gestioni delle ex-USL.
Di cosa si tratta
In materia di sanità, la legge statale n. 724/1994 impone alle Regioni di tenere separate le gestioni a stralcio delle disciolte USL dalle ordinarie attività delle nuove ASL. Ciò serve a garantire che le nuove aziende possano operare con criteri economici propri, senza essere onerate dalle passività accumulatesi nel vecchio sistema. La Regione Basilicata aveva adottato una norma che, in pratica, mescolava le due gestioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6/2011 (che aveva aggiunto l’art. 6-bis alla l.r. n. 12/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materia di tutela della salute), per contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge n. 724/1994, che vieta alle Regioni di far gravare sulle ASL i debiti e i crediti delle gestioni pregresse delle ex-USL.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6-bis della legge regionale n. 12/2008, sia nel testo originario (introdotto dalla l.r. Basilicata n. 6/2011) sia in quello modificato dalla legge regionale n. 17/2011. Anche la versione novellata – che parlava di “anticipazione di cassa” con onere a carico della Regione – non garantiva la necessaria separazione tra le masse patrimoniali delle ex-USL e delle ASL, configuando uno ius superveniens sostanzialmente confermativo della norma illegittima.
Il principio
La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute incontra il limite dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. Tra questi vi è la separazione patrimoniale assoluta tra le gestioni liquidatorie delle ex-USL e le nuove ASL: qualsiasi norma regionale che consenta, anche indirettamente, la commistione tra le due masse patrimoniali viola l’art. 117, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché era così importante separare le gestioni delle ex-USL da quelle delle ASL?
Perché le ex-USL avevano spesso accumulato debiti rilevanti. Se le nuove ASL ne fossero diventate responsabili, sarebbero state appesantite finanziariamente fin dalla nascita, impedendo una gestione sanitaria efficiente e autonoma, a danno sia dell’erario sia dei pazienti.
La Regione Basilicata aveva tentato di correggere la norma in pendenza del giudizio?
Sì: durante il giudizio era entrata in vigore la l.r. n. 17/2011 che modificava l’art. 6-bis, introducendo il concetto di “anticipazione di cassa” con onere finale a carico della Regione. Ma la Corte ha ritenuto che questa nuova versione non risolvesse il problema della commistione patrimoniale e ne ha dichiarato egualmente l’incostituzionalità.
Questa sentenza riguarda solo la Basilicata o ha effetti più generali?
Il principio affermato ha portata generale: tutte le Regioni italiane devono rispettare la separazione patrimoniale tra le gestioni a stralcio delle ex-USL e le nuove ASL, pena l’illegittimità costituzionale delle leggi che consentano commistioni anche solo indirette.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia tutela della salute (terzo comma)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.