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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Molise istitutiva di un fondo per il microcredito, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La rinuncia comporta l’estinzione del giudizio ai sensi delle norme integrative.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Molise 14 marzo 2011, n. 5 («Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise»), in riferimento agli artt. 3 e 16, comma 1, della Costituzione (principio di eguaglianza e libertà di circolazione). Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 1, della legge reg. Molise n. 5/2011 (istituzione fondo microcredito). Parametri: artt. 3 e 16, comma 1, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 48/2011). Giudice relatore: Paolo Grossi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. In base alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ex plurimis: sentt. n. 217 e n. 123/2011; ord. nn. 110 e 51/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.
Il principio
Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Domande e risposte
Perché il Governo può rinunciare a un ricorso contro una legge regionale?
Di solito perché la Regione ha modificato o abrogato la norma impugnata, oppure perché si è raggiunto un accordo in sede di leale collaborazione istituzionale. La rinuncia mette fine al contenzioso senza condanna né declaratoria di incostituzionalità.
La legge reg. Molise sul microcredito è quindi valida?
La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità. La dichiarazione di estinzione del processo non equivale a dichiarare la legge conforme alla Costituzione: significa solo che il ricorso non è stato coltivato.
Qual era il problema sollevato dal Governo sulla legge molisana?
Il ricorrente sosteneva che la limitazione del fondo ai soggetti residenti o con sede operativa nella Regione Molise potesse violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di circolazione e stabilimento (art. 16, comma 1, Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, parametro del ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.