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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 38 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 240/2010, che disponeva l’estinzione dei giudizi pendenti dei collaboratori esperti linguistici universitari in materia di equiparazione retributiva ai ricercatori. La questione non era stata adeguatamente motivata sulla possibilità di un’interpretazione alternativa.
Di cosa si tratta
I collaboratori esperti linguistici (ex lettori di madrelingua straniera) delle università italiane avevano promosso numerosi giudizi per ottenere il trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori confermati, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia europea del 2001. La legge n. 240/2010 (riforma universitaria Gelmini) aveva introdotto un’interpretazione autentica e, nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26, aveva dichiarato «estinti» tutti i giudizi in materia pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’ultimo periodo dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU (giusto processo). La norma, nell’estinguere i giudizi in corso, lederebbe il diritto di difesa e il principio del giusto processo, nonché l’uguaglianza tra chi aveva ottenuto sentenza favorevole prima della legge e chi aveva il giudizio ancora pendente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il Tribunale rimettente non aveva sufficientemente verificato se la norma potesse essere interpretata nel senso che l’estinzione si riferisse solo ai giudizi relativi alle pretese già regolate dall’interpretazione autentica, escludendo le domande che andavano oltre tale perimetro. L’insufficiente esplorazione delle possibilità interpretative rende inammissibile la questione.
Il principio
Una norma di legge che dispone l’estinzione di giudizi pendenti deve essere interpretata restrittivamente e in modo costituzionalmente orientato prima di poterne dedurre l’illegittimità. Solo dopo avere esaurito le possibilità ermeneutiche il giudice può sollevare questione alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Il Parlamento può estinguere con una legge i giudizi in corso contro lo Stato?
L’estinzione legislativa dei processi pendenti è istituto eccezionale e soggetto a severo scrutinio costituzionale: viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) se non è adeguatamente giustificata. La questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di ammissibilità.
Cosa si intende per «interpretazione autentica» nella legge universitaria?
L’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 ha fornito l’interpretazione autentica di una precedente norma (d.l. n. 2/2004), chiarendo le modalità di calcolo del trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici e fissando la decorrenza degli effetti dalla data di prima assunzione.
I collaboratori esperti linguistici hanno ottenuto alla fine l’equiparazione retributiva?
La vicenda ha avuto un lungo decorso giudiziario. La Corte di giustizia europea aveva già condannato l’Italia nel 2001 per la discriminazione nei confronti dei lettori di madrelingua. Le successive norme interne hanno tentato di dare attuazione a quella sentenza, ma la questione ha generato ulteriore contenzioso.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento dei litiganti
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