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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che vietava la cessione di attività commerciali su aree pubbliche prima che fossero trascorsi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo. La norma, introducendo un vincolo temporale alla circolazione dei titoli, comprimeva la libertà d’impresa e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

L’art. 3 della legge regionale sarda n. 6/2011 aveva inserito nell’art. 15-bis della legge regionale n. 5/2006 il divieto di cedere le licenze per il commercio su aree pubbliche (mercati, bancarelle, posteggi) prima del decorso di un triennio dalla data di rilascio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, introdotto dall’art. 3 della legge reg. n. 6/2011. Parametri: artt. 41 (libertà d’iniziativa economica) e 117, comma 2, lett. e) (tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) della Costituzione; nonché art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso reg. n. 35 del 2011).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, nella parte in cui prevede che «la cessione dell’attività non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa». Il vizio riscontrato è la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.: la disciplina dei limiti alla cedibilità dei titoli abilitativi commerciali rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato, e la Regione — anche quella a statuto speciale — non può restringerla con un vincolo triennale.

Il principio

Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono introdurre vincoli temporali alla cessione di licenze per il commercio su aree pubbliche: tale materia, attenendo alla tutela della concorrenza e alla libertà di accesso al mercato, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Domande e risposte

Una Regione può vietare la vendita di una licenza del mercato per tre anni?

No. La Corte ha dichiarato incostituzionale proprio questa regola della Sardegna: il vincolo triennale viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Perché la libertà di cedere una licenza commerciale riguarda la concorrenza?

Perché limitare la circolazione dei titoli abilitativi ostacola l’accesso di nuovi operatori al mercato, comprime il libero esplicarsi dell’iniziativa economica e altera le condizioni di concorrenza tra imprenditori.

La sentenza annulla anche le norme sul trasferimento in generale?

No. La dichiarazione di illegittimità è circoscritta al solo comma 4 dell’art. 15-bis, che imponeva il divieto triennale; le restanti disposizioni sul trasferimento dell’attività commerciale non sono state toccate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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