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La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2012, dichiara illegittime due disposizioni della legge finanziaria regionale del Molise del 2011: quella che consentiva di reclutare personale sanitario per l’informazione scientifica indipendente (art. 1, comma 13, lett. c) e quella che imponeva un contributo annuo di 3.000 euro per il tesserino raccoglitori di tartufi (art. 1, comma 41, lett. o). La questione sull’art. 1, comma 13, lett. a) viene invece dichiarata inammissibile.
Di cosa si tratta
La Regione Molise aveva approvato una legge finanziaria per il 2011 che, tra l’altro, disciplinava l’attività di informazione scientifica sui farmaci attraverso profili professionali regionali e istituiva un contributo annuo di 3.000 euro denominato «contributo di solidarietà ambientale regionale», dovuto da chiunque chiedesse il rilascio o la convalida annuale del tesserino per raccogliere tartufi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha censurato l’art. 1, comma 13, lettera c) della legge regionale Molise n. 2/2011 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, professioni, tutela della salute), rilevando che consentiva il reclutamento di personale sanitario in contrasto con i vincoli del piano di rientro commissariale. Ha inoltre impugnato l’art. 1, comma 41, lettera o) per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che il contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi era sproporzionato e si configurava come una prestazione patrimoniale imposta priva di adeguata base legale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, lettera c) per violazione della competenza concorrente statale in materia di professioni: l’individuazione dei profili professionali sanitari spetta allo Stato. Dichiara altresì l’illegittimità del contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi, in quanto prestazione patrimoniale imposta di ammontare manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa di concessione di 100 euro, in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. La questione sull’art. 1, comma 13, lettera a) viene dichiarata inammissibile.
Il principio
La determinazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato e non può essere derogata dalla legislazione regionale concorrente. Inoltre, un tributo regionale accessorio manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa base si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.
Domande e risposte
Le Regioni possono creare nuovi profili professionali sanitari?
No. La Corte ribadisce che l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti è riservata esclusivamente al legislatore statale, anche nelle materie di competenza concorrente come le professioni.
Quanto può costare un’autorizzazione regionale per la raccolta di prodotti naturali?
L’importo deve essere ragionevolmente proporzionato. Nel caso dei tartufi molisani, la Corte ha ritenuto che un contributo di 3.000 euro aggiuntivo rispetto a 100 euro di tassa di concessione fosse manifestamente eccessivo e privo di giustificazione costituzionale.
Cosa accade quando una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario introduce nuove spese?
Le disposizioni che pregiudicano la piena attuazione del piano di rientro e compromettono gli obiettivi di finanza pubblica programmati sono incostituzionali per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza applicato alla misura del contributo
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di professioni e tutela della salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.