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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, che impone di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP. Il Tribunale di Macerata riteneva la norma lesiva del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
Di cosa si tratta
Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede che, quando i danni da sinistro stradale debbano essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danneggiato deve inviare la richiesta risarcitoria — da cui decorre il termine di sessanta giorni per agire in giudizio — sia all’impresa designata sia alla CONSAP. La previgente disciplina consentiva di inviare la richiesta alternativamente all’una o all’altra. Il Tribunale di Macerata riteneva che l’obbligo cumulativo aggravasse la posizione del danneggiato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Macerata (sezione distaccata di Civitanova Marche) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 Cost. Sosteneva che la norma fosse in contrasto con la delega di cui all’art. 4 della l. n. 229/2003 — che imponeva di semplificare e agevolare la posizione del contraente debole — e che limitasse il diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ritenuto che l’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria anche alla CONSAP non precluda l’accesso alla tutela giurisdizionale né violasse i principi della delega. La norma ha una finalità di raccordo e coordinamento tra i soggetti obbligati al risarcimento, che non aggrava irragionevolmente la posizione del danneggiato, il quale deve semplicemente inviare una copia della richiesta in più.
Il principio
L’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP nel procedimento di risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né eccede i limiti della delega legislativa (artt. 76-77 Cost.), trattandosi di un adempimento formale non idoneo a precludere o ostacolare gravemente l’accesso alla giustizia.
Domande e risposte
Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?
È un fondo gestito dalla CONSAP che risarcisce i danni causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta, garantendo alla vittima la possibilità di ottenere il risarcimento anche in assenza di assicurazione valida.
Perché il Tribunale di Macerata riteneva la norma incostituzionale?
Sosteneva che l’obbligo di inviare la richiesta anche alla CONSAP (anziçhé alternativamente all’impresa designata o alla CONSAP, come nella vecchia disciplina) costituisse un onere aggiuntivo a carico del danneggiato, in contrasto con la finalità della delega di semplificare e agevolare la tutela del contraente debole.
Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?
Perché l’invio di una copia della richiesta in più non costituisce un ostacolo concreto all’esercizio del diritto di difesa e la norma persegue una finalità di raccordo amministrativo ragionevole, compatibile con i principi della delega e con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.