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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, che limitava ai soli effetti giuridici (escludendo quelli economici) le progressioni di carriera disposte nel triennio 2011-2013 per i dirigenti pubblici. La misura rientrava nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (manovra di stabilizzazione finanziaria), all’art. 9, comma 21, terzo periodo, aveva disposto che le progressioni di carriera del personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (dirigenti in regime di diritto pubblico, tra cui diplomatici), eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, avessero «effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». In pratica: la progressione di carriera avveniva, ma senza il corrispondente aumento di stipendio per il triennio.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio, con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 218, 219, 243, 244, 245 e 246 del 2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost. Rimettente: TAR Lazio (riuniti i giudizi).

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. La misura del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il triennio 2011-2013 rientrava nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica durante la crisi finanziaria. Non è irragionevole limitare temporaneamente gli effetti economici delle progressioni, pur lasciando intatti quelli giuridici: l’anzianità acquisita vale per tutti gli effetti successivi alla fine del blocco.

Il principio

Il legislatore può — in presenza di eccezionali esigenze di contenimento della spesa pubblica — limitare temporaneamente gli effetti economici delle progressioni di carriera del personale dirigenziale in regime di diritto pubblico, senza che ciò integri una violazione del diritto alla retribuzione proporzionata o del principio di eguaglianza, purché la misura sia transitoria e non intacchi le posizioni giuridiche definitivamente acquisite.

Domande e risposte

Cosa si intende per «progressione di carriera ai soli fini giuridici»?

Significa che il dipendente avanza formalmente di qualifica (acquisisce il titolo giuridico alla qualifica superiore), ma per il triennio 2011-2013 non percepisce lo stipendio corrispondente alla nuova qualifica. L’anzianità nella qualifica superiore decorre regolarmente e vale per il futuro (es. per pensione, per ulteriori progressioni).

Perché questa misura non violava l’art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata)?

La Corte ha ritenuto che il blocco temporaneo degli effetti economici, limitato a tre anni e in un contesto di emergenza finanziaria, non intaccasse il nucleo essenziale del diritto alla retribuzione proporzionata. Le progressioni di carriera non costituiscono di per sé un diritto acquisito all’incremento retributivo immediato, ma un’aspettativa soggetta alla disciplina legislativa.

Si trattava di una misura uguale per tutti i dipendenti pubblici?

No. La norma era specificamente rivolta al «personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001», ossia ai dirigenti in regime di diritto pubblico (magistrati, diplomatici, forze dell’ordine, docenti universitari, ecc.). Per il restante personale contrattualizzato si applicavano altre disposizioni della stessa manovra.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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