Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19/2012 in materia di energia e distribuzione dei carburanti, che eccedevano le competenze regionali incidendo su ambiti riservati alla legislazione statale: tutela dell’ambiente, concorrenza, produzione e distribuzione nazionale dell’energia.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 19 del 2012, recante «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge, sostenendo che eccedessero le competenze regionali e invadessero la sfera di legislazione esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, tutela della concorrenza e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, co. 2, lett. e), l), m) ed s), e co. 3, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le norme impugnate riguardavano: la valutazione ambientale strategica (art. 5, co. 9); la rete di distribuzione dei carburanti (artt. 12, co. 8; 13, co. 2–6; 14; 16, co. 2, lett. a); 17; 18, co. 2 e 4); le autorizzazioni in materia di energia (artt. 34, co. 1, lett. f) e h), e 35, co. 7). I parametri invocati erano l’art. 117, co. 2, lett. e), l), m) ed s), e co. 3, Cost., nonché gli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso statale. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 9 (limitatamente alle parole relative all’individuazione delle aree non idonee) e, in via consequenziale, dell’art. 5, co. 8 (limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS»), nonché di altre specifiche disposizioni sulla distribuzione dei carburanti che violavano la competenza statale in materia di concorrenza e produzione nazionale di energia. Dichiara non fondate le questioni relative ad altre norme della medesima legge.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale non possono legiferare in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (ambiente, concorrenza, distribuzione nazionale dell’energia); in applicazione della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, si applica il Titolo V per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto allo statuto speciale, ma non oltre: le competenze esclusive statali restano ferme.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale possono legiferare in materia di energia?
Sì, ma nei limiti dello statuto speciale. Per le materie non previste dallo statuto, si applica il Titolo V della Costituzione: se quest’ultimo attribuisce allo Stato una competenza esclusiva (come la produzione e distribuzione nazionale di energia, tutela dell’ambiente, concorrenza), la Regione non può legiferare in tali ambiti neanche se dotata di statuto speciale.
Cos’è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e perché era rilevante?
La VAS è uno strumento di pianificazione ambientale previsto dalla normativa UE (direttiva 2001/42/CE) e dal d.lgs. n. 152/2006. La legge friulana aveva tentato di escludere alcune procedure dalla VAS, ma ciò eccedeva la competenza regionale, incidendo su standard minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato.
Cosa si intende per «distribuzione nazionale dell’energia»?
La materia comprende la pianificazione e la gestione delle reti energetiche di rilevanza nazionale, la disciplina della distribuzione dei carburanti in quanto parte del mercato energetico nazionale, e le autorizzazioni per impianti di produzione di energia. È competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. m) e l), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo e terzo comma: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di energia, ambiente e concorrenza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica: rilevante per la disciplina del mercato della distribuzione dei carburanti
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento: attiene alle autorizzazioni in materia energetica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.