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La Corte dichiara illegittimo l’art. 309 c.p.p. nella parte in cui — secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione — subordina la deducibilità della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione emergano dall’ordinanza impugnata. Tale ulteriore requisito limita irragionevolmente la garanzia dell’imputato in sede di riesame.
Di cosa si tratta
Il procedimento di riesame delle misure cautelari personali (art. 309 c.p.p.) consente all’imputato di contestare i presupposti dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare. L’art. 297, comma 3, c.p.p. prevede che, in caso di emissione successiva di più ordinanze, i termini di durata massima della misura decorrano dalla data della prima applicazione della stessa misura, se gli elementi che avrebbero giustificato la prima ordinanza erano già noti all’autorità giudiziaria. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano interpretato questa retrodatazione come deducibile in sede di riesame solo a due condizioni: che il termine fosse già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza impugnata, e che tutti gli elementi per la retrodatazione risultassero dall’ordinanza stessa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bologna, giudice del rinvio vincolato all’interpretazione delle Sezioni Unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p. in relazione all’art. 297, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. La norma, come interpretata, imponeva un requisito aggiuntivo — la risultanza di tutti gli elementi dall’ordinanza impugnata — non previsto dal testo e lesivo della garanzia della libertà personale e del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 309 c.p.p. «in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata — oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata — anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza».
Il principio
Il procedimento di riesame deve consentire all’imputato di far valere la retrodatazione dei termini cautelari in base a tutti gli elementi disponibili negli atti, non solo quelli esplicitamente indicati nell’ordinanza impugnata: imporre tale secondo requisito comprime irragionevolmente le garanzie a tutela della libertà personale.
Domande e risposte
Cosa è la retrodatazione dei termini cautelari?
Se il giudice emette più ordinanze cautelari successive per lo stesso fatto, l’art. 297, co. 3, c.p.p. prevede che i termini di durata massima decorrano dalla data del primo titolo cautelare, non da quello successivo, quando gli elementi giustificativi erano già noti. Evita così che la moltiplicazione delle ordinanze prolunghi artificiosamente la custodia.
Cosa poteva eccepire l’imputato in sede di riesame prima di questa sentenza?
Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite censurata dalla Corte, l’imputato poteva chiedere la retrodatazione in sede di riesame solo se il termine era già scaduto e tutti gli elementi emergevano dall’ordinanza impugnata. La Corte ha eliminato questo secondo vincolo.
Quali articoli della Costituzione erano in gioco?
Il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione alla garanzia della proporzionalità e durata delle misure restrittive della libertà.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale: le misure cautelari incidono sul suo esercizio e devono essere soggette a controllo effettivo
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, che deve essere garantito anche nel procedimento di riesame delle misure cautelari
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza: la limitazione del riesame era irragionevolmente discriminatoria
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