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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 311 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 21 del 2012 sulla disciplina delle professioni turistiche, per difetto di motivazione e per il mancato rispetto delle specifiche competenze autonomistiche della Provincia.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 21 del 2012 per disciplinare le professioni turistiche nel territorio provinciale. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che la Provincia avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e violato obblighi europei di liberalizzazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera b); 7, comma 1, lettere d) ed e); 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate. Il ricorrente non aveva adeguatamente motivato le censure, né tenuto conto delle specifiche competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di professioni turistiche, il che rendeva le censure generiche e inidonee.

Il principio

Nel controllo di costituzionalità in via principale, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico la violazione dei parametri costituzionali invocati, tenendo conto delle particolari competenze degli enti ad autonomia speciale. Un ricorso generico, che non confronti la norma impugnata con le prerogative dello statuto speciale, è dichiarato inammissibile.

Domande e risposte

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché il ricorrente non aveva sufficientemente motivato le censure e non aveva considerato le specifiche competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano nelle materie di cui allo statuto speciale, che nel settore turistico attribuisce ampi poteri alla Provincia.

La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare le professioni turistiche?

Sì, nell’ambito delle competenze riconosciutele dallo statuto speciale. La Provincia gode di autonomia legislativa in materia di turismo, ma deve rispettare i limiti costituzionali e gli obblighi europei in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

Cosa sono le professioni turistiche disciplinate dalla legge?

Si tratta di figure professionali come guide alpine, guide turistiche e accompagnatori. La legge provinciale n. 21 del 2012 ne regolamentava i requisiti di accesso, la formazione e le attività esercitabili nel territorio altoatesino.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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