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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto alle Regioni delle risorse del fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva contestato tali criteri per violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva istituito criteri statali per ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. La Regione Veneto aveva impugnato queste norme, sostenendo che i criteri di riparto adottati dallo Stato violassero l’autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 117 e 119 Cost. e dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, come sostituito dall’art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 119 e 120 Cost., alla legge n. 42 del 2009 e al d.lgs. n. 68 del 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto che il fondo per il trasporto pubblico locale sia un fondo statale a destinazione vincolata: il legislatore statale può legittimamente determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza violare l’autonomia finanziaria regionale. Ha dichiarato invece inammissibili le questioni che denunciavano la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché le Regioni non possono far valere parametri che non attengano alle proprie competenze costituzionali.
Il principio
Lo Stato può istituire fondi nazionali a destinazione vincolata per settori di intervento di rilievo nazionale (come il trasporto pubblico locale) e determinarne i criteri di riparto tra le Regioni senza che ciò violi l’autonomia finanziaria regionale: il vincolo di destinazione esclude che si tratti di risorse proprie delle Regioni, che rimangono soggette alle scelte allocative del legislatore statale.
Domande e risposte
Perché il trasporto pubblico locale è finanziato dallo Stato se è una competenza regionale?
Il trasporto pubblico locale è materia di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), ma lo Stato può istituire fondi nazionali per sostenere settori di interesse generale. I fondi a destinazione vincolata non trasferiscono risorse proprie alle Regioni, ma finanziano specifici obiettivi di politica pubblica definiti dallo Stato.
Le Regioni possono contestare i criteri di riparto dei fondi statali?
Sì, ma solo se dimostrano che i criteri violano loro attribuzioni costituzionali: non basta lamentare irragionevolezza o violazione di principi generali (come il buon andamento ex art. 97 Cost.) se la violazione non si risolve in una compressione delle competenze regionali.
Cos’è il federalismo fiscale e che rapporto ha con questa sentenza?
La legge n. 42 del 2009 è la legge delega sul federalismo fiscale che mira a garantire l’autonomia di entrata e di spesa delle Regioni. La Corte ha ritenuto che i fondi statali a destinazione vincolata non rientrassero nell’ambito di applicazione di quella legge, essendo risorse aggiuntive e non proprie delle Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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