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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 2011, che aveva «legificato» i provvedimenti commissariali sul Piano di rientro sanitario dell’Abruzzo, rendendo inattaccabili in sede giurisdizionale le misure di riorganizzazione ospedaliera (tra cui la disattivazione dell’ospedale di Pescina). Il TAR per l’Abruzzo aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio di ottemperanza.
Di cosa si tratta
Il Comune di Pescina aveva ottenuto dal TAR Abruzzo l’annullamento dei provvedimenti del Commissario ad acta che disponevano la «disattivazione» dell’ospedale di Pescina e la sua trasformazione in presidio territoriale di assistenza. Tuttavia, con il d.l. n. 98 del 2011, il Governo aveva introdotto una norma che legificava tali atti amministrativi, sottraendoli così al controllo del giudice amministrativo. Il TAR, investito del giudizio di ottemperanza, aveva sollevato questione di legittimità di questa norma perché sembrava privarlo della possibilità di far eseguire la propria sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 24, 72, 73 terzo comma, 103, 113, 117 primo e terzo comma, e 120 Cost. e all’art. 6 CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riscontrando una carenza di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché la questione fosse rilevante nel giudizio di ottemperanza in corso, né aveva esaminato se la norma legificante avesse effettivamente reso impossibile l’esecuzione della sentenza del TAR, limitandosi a ipotizzare questo effetto senza sviluppare un’argomentazione sufficiente.
Il principio
Per essere ammissibile, la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: il giudice rimettente deve spiegare concretamente come e perché la norma impugnata impedisce la definizione del giudizio nel senso in cui lo impedirebbe la sua illegittimità costituzionale, senza limitarsi a ipotizzare l’effetto pregiudizievole.
Domande e risposte
Cosa significa «legificare» un provvedimento amministrativo?
Significa che il legislatore, con una legge, fa propri e recepisce il contenuto di atti amministrativi precedenti, attribuendo loro forza di legge. L’atto così «legificato» non può più essere annullato dal giudice amministrativo (che è competente solo sugli atti), ma solo dalla Corte costituzionale (competente sulle leggi).
Un giudizio di ottemperanza può essere ostacolato da una legge sopravvenuta?
In teoria sì: se una legge sopravvenuta «legifica» gli atti che il giudice aveva annullato, il giudizio di ottemperanza perde il suo oggetto. Tuttavia, il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve dimostrare concretamente questo nesso, cosa che nel caso in esame il TAR non ha fatto in modo sufficiente.
I cittadini di Pescina hanno potuto ottenere tutela per la chiusura dell’ospedale?
La declaratoria di inammissibilità non significa che l’ospedale di Pescina non possa essere oggetto di ulteriori contestazioni, ma solo che quella specifica questione di legittimità costituzionale non era stata correttamente prospettata. Le sorti dell’ospedale dipendono dalla pianificazione sanitaria regionale e dai piani di rientro dal deficit sanitario.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione
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