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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, nella parte in cui imponeva alle Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere la gratuità degli incarichi conferiti all’interno delle Comunità di valle. La norma statale, intervenendo con disposizione di dettaglio nella sfera di autonomia statutaria delle Province, violava le attribuzioni legislative garantite dallo Statuto del Trentino-Alto Adige.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 83 del 2012 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), all’art. 69, comma 3-bis, aveva stabilito che le Province autonome di Bolzano e Trento dovessero disporre la gratuità degli incarichi conferiti all’interno delle Comunità di valle, nell’ambito delle procedure di coordinamento fiscale. Le due Province hanno impugnato la norma dinanzi alla Corte, sostenendo che si trattasse di una disposizione di dettaglio lesiva delle loro competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato l’art. 69, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012 per violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), delle norme di attuazione e del principio di leale collaborazione. I giudici rimettenti sono le stesse Province autonome in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012. Ha ritenuto che la norma, imponendo direttamente il contenuto dell’intervento normativo provinciale (la gratuità degli incarichi) senza lasciare alcun margine di scelta al legislatore provinciale, si configurasse come norma di dettaglio lesiva dell’autonomia statutaria. La «clausola di garanzia» del successivo comma 3-ter — che faceva salve le competenze statutarie — non era idonea a sanare il contrasto, in quanto avrebbe portato al sostanziale annullamento del precetto.

Il principio

Lo Stato può fissare obiettivi di contenimento della spesa pubblica anche per le Province autonome, ma deve lasciare al legislatore provinciale la scelta degli strumenti specifici per conseguirli, senza imporre norme di dettaglio che svuotino di contenuto l’autonomia statutaria garantita dalla Costituzione.

Domande e risposte

Perché le Province autonome di Trento e Bolzano godono di una protezione rafforzata rispetto alle Regioni ordinarie?

Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale (d.P.R. n. 670 del 1972), attribuisce alle Province autonome competenze legislative proprie in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale. Queste competenze non possono essere azzerate da disposizioni statali di dettaglio.

Cosa distingue una norma di principio da una norma di dettaglio in materia di autonomia?

Una norma di principio fissa l’obiettivo (es. contenere la spesa), lasciando al legislatore regionale o provinciale la scelta dei mezzi. Una norma di dettaglio indica invece direttamente il comportamento da tenere, non lasciando margini di scelta: è quest’ultima a essere incostituzionale se invade la sfera di autonomia.

La rinuncia parziale al ricorso ha influito sulla decisione?

La Corte ha riservato a separata pronuncia le altre questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni diverse dell’impugnato decreto-legge, decidendo nel merito solo la questione relativa all’art. 69, comma 3-bis.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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