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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Melfi sull’art. 34 della legge regionale della Basilicata n. 24/2007: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, poiché la norma impugnata si riferisce ai provvedimenti di rilascio emessi dall’Ente gestore del patrimonio ERP, non dal Comune come nel caso concreto.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Melfi era investito di un reclamo cautelare riguardante la sospensione di un ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La parte reclamante contestava l’efficacia esecutiva del provvedimento, sostenendo l’incostituzionalità della norma regionale che attribuisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Melfi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale, rinviando all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035/1972, attribuirebbe al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP valore di titolo esecutivo, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La norma regionale impugnata si riferisce espressamente ai provvedimenti emessi dall’«Ente gestore» del patrimonio ERP (identificato con le ATER — Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica), non dal Comune. Nel caso concreto, invece, il provvedimento di rilascio era stato emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La questione era quindi irrilevante per la definizione del giudizio a quo (Ord. 325 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile alla fattispecie concreta portata all’esame del giudice rimettente. È onere del giudice a quo fornire una motivazione plausibile sulla rilevanza, verificando che la norma da lui censurata governi effettivamente il caso di specie.
Domande e risposte
L’ordine di rilascio di un alloggio ERP emesso da un Comune ha efficacia esecutiva diretta?
La questione non è stata risolta nel merito dalla Corte in questa pronuncia. L’efficacia esecutiva di tali provvedimenti dipende dalle specifiche norme regionali e statali applicabili. Nel caso in esame, l’efficacia esecutiva era contestata proprio perché il provvedimento proveniva dal Comune e non dall’Ente gestore ERP, al quale si riferisce la norma regionale.
Cosa si intende per «Ente gestore» nell’edilizia residenziale pubblica?
In Basilicata, le ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica) hanno sostituito i tradizionali IACP (Istituti autonomi case popolari). Sono soggetti distinti dal Comune, con attribuzioni specifiche in materia di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Perché la norma sulla titolarità del titolo esecutivo è riservata allo Stato?
L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali». I titoli esecutivi — ossia i documenti che consentono di procedere all’esecuzione forzata senza previo giudizio di cognizione — rientrano in questa materia. Le Regioni non possono quindi istituire nuovi titoli esecutivi senza una base statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro della questione (competenza esclusiva statale in materia di norme processuali)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.