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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Corte dei conti di Bolzano contro il Presidente della Repubblica, a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla stessa Procura ricorrente nella fase di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, lamentando una asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare la correttezza dell’operato della Procura contabile — su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano — e una successiva asserita «interferenza» attraverso contatti informali con i vertici della Corte dei conti. Il Quirinale aveva smentito con nota ufficiale le ricostruzioni della Procura ricorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto era promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) contro il Presidente della Repubblica, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione (garanzia di indipendenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti). La Procura lamentava la menomazione della propria indipendenza a causa di asseriti contatti informali del Capo dello Stato con i vertici dell’istituzione contabile.
La decisione della Corte
In data 16 maggio 2013 la Procura regionale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell’ammissibilità, comporta con assoluta precedenza la dichiarazione di estinzione del processo (Ord. 323 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).
Il principio
La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, anche se interviene nella fase preliminare di ammissibilità, determina necessariamente la declaratoria di estinzione del processo con precedenza su ogni altra questione. Il processo costituzionale per conflitto di attribuzione può estinguersi per rinuncia del ricorrente prima ancora che la Corte si pronunci sull’ammissibilità.
Domande e risposte
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale?
I soggetti titolari di poteri costituzionali che ritengano le proprie attribuzioni lese o menomante da atti di un altro potere dello Stato. Nel giudizio incidentale, la legittimazione attiva spetta agli organi che, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.
La Procura della Corte dei conti è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione?
La questione della legittimazione attiva della Procura contabile era tra i profili esaminati nella fase di ammissibilità. Il processo si è estinto prima che la Corte si pronunciasse sul punto, per effetto della rinuncia depositata dalla stessa Procura ricorrente.
Quali sono gli effetti dell’art. 108, secondo comma, della Costituzione sull’indipendenza del PM contabile?
L’art. 108, comma 2, Cost. garantisce l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. Questa disposizione è posta a tutela dell’autonomia della Procura contabile da condizionamenti esterni, compresi quelli eventualmente provenienti da altri poteri dello Stato.
Norme collegate
- Art. 108 della Costituzione — garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse, parametro invocato dalla Procura ricorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.