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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge finanziaria regionale del Molise del 2011, che autorizzava la Giunta regionale a indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato con punteggi premiali per il personale precario, senza rispettare i vincoli statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e concorso pubblico.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale del Molise n. 2/2011 autorizzava la Giunta a bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, riconoscendo specifici punteggi premiali ai candidati che avevano già lavorato per la Regione o per enti strumentali con contratti a termine o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della l. r. Molise n. 2/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violasse i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che pongono vincoli alle assunzioni delle Regioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione. La norma regionale, condizionando le nuove assunzioni al solo rispetto degli atti programmatori della dotazione organica senza fare richiamo ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Le Regioni non possono autorizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato condizionandole unicamente al rispetto della dotazione organica, senza richiamare i vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale. Il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa principi fondamentali che le Regioni devono rispettare, anche nelle scelte di politica del personale.

Domande e risposte

Cosa sono i punteggi premiali nelle procedure selettive?

Sono punteggi aggiuntivi attribuiti ai candidati in possesso di particolari requisiti (es. periodi di lavoro pregresso presso l’ente). Sono ammissibili entro certi limiti, ma non possono trasformarsi in meccanismi di stabilizzazione automatica che eludono il principio del concorso pubblico.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché condizionava le assunzioni solo agli atti programmatori della dotazione organica, senza fare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale (es. limiti alle spese di personale), che le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principi fondamentali di coordinamento.

Le Regioni possono assumere personale a tempo indeterminato?

Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato, che stabiliscono limiti alla spesa per il personale e alla capacità assunzionale delle Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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