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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33/2012 che disciplinava la realizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti. La norma regionale invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva adottato la legge n. 33/2012, che modificava la propria normativa sulla gestione dei rifiuti (l. r. n. 31/2007), con riferimento alla realizzazione e all’utilizzo di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (termovalorizzatori e simili). Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale) e all’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della Valle d’Aosta).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente). Ha dichiarato invece inammissibile la questione sollevata in riferimento allo Statuto speciale. La gestione dei rifiuti — in particolare la disciplina degli impianti di trattamento — rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale, alla quale neppure le Regioni a statuto speciale possono derogare unilateralmente.
Il principio
La tutela dell’ambiente costituisce una materia trasversale di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): neppure le Regioni a statuto speciale possono adottare normative che compromettano il livello uniforme di tutela ambientale garantito dalla legislazione nazionale. La disciplina degli impianti di smaltimento dei rifiuti rientra in questa materia e deve essere uniforme sul territorio nazionale.
Domande e risposte
Cosa si intende per tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale?
Significa che solo lo Stato può legiferare in modo primario sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono adottare normative più restrittive nella salvaguardia dei livelli minimi stabiliti dalla legislazione statale, ma non possono scendere al di sotto di tali livelli.
Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia ambientale?
Non in modo assoluto: anche le Regioni speciali devono rispettare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. L’autonomia speciale può consentire maggiori poteri in alcune materie, ma non può derogare alla riserva statale sull’ambiente.
Cosa sono gli impianti di trattamento a caldo dei rifiuti?
Sono impianti (come i termovalorizzatori o i cementifici che usano i rifiuti come combustibile) nei quali i rifiuti sono trattati mediante processi termici ad alta temperatura, con recupero di energia. La loro disciplina rientra nella materia ambientale di competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.