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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni delle leggi della Regione autonoma Sardegna n. 13/2012 e n. 17/2012, concernenti la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento dei Centri servizi per il lavoro. Le norme regionali invadevano la competenza statale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, violando gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Sardegna aveva adottato due leggi — la n. 13 del 26 giugno 2012 e la n. 17 del 13 settembre 2012 — per regolare la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento degli enti locali che gestiscono i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi dinanzi alla Corte, sostenendo che le Regioni non possono legiferare in modo autonomo su materie rientranti nella competenza concorrente senza rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che le disposizioni impugnate introducevano meccanismi premiali e di selezione del personale per i Centri servizi del lavoro senza rispettare i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.).
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale sarda n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012. Le disposizioni regionali risultavano incompatibili con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, poiché introducevano regole proprie in ordine alla gestione e al finanziamento dei servizi per il lavoro senza il rispetto dei vincoli statali.
Il principio
In materia di tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Regioni non possono adottare norme che contraddicano o superino i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’eventuale autonomia statutaria riconosciuta alle Regioni speciali non è sufficiente a derogare ai principi fondamentali che il legislatore nazionale ha posto a garanzia dell’uniformità del sistema previdenziale e del lavoro.
Domande e risposte
Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga?
Sono strumenti di sostegno al reddito (come la cassa integrazione in deroga) concessi in via eccezionale a categorie di lavoratori o aziende non coperte dagli strumenti ordinari, attraverso accordi tra Stato, Regioni e parti sociali.
Perché le leggi regionali sarde erano incostituzionali?
Perché disciplinavano autonomamente aspetti della tutela e sicurezza del lavoro — materia di competenza legislativa concorrente — senza rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, invadendo così la sfera riservata allo Stato.
Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente?
Nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) solo lo Stato può legiferare. Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio nel rispetto di tali principi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, citato come parametro
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.