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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo che stabiliva a priori l’incompatibilità dei gasdotti e oleodotti con le zone classificate sismiche, prevedendo un diniego automatico dell’intesa. La Regione non può sostituirsi allo Stato nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che dichiarava incompatibili i gasdotti e gli oleodotti con le zone classificate sismiche del territorio regionale e prevedeva il diniego automatico dell’intesa regionale necessaria per questi impianti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma perché invadeva la competenza statale in materia di infrastrutture energetiche.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 30 ottobre 2012, n. 28 (che aggiungeva l’art. 1-bis alla legge regionale 2/2008). Parametri: artt. 3, 97, 117, commi 2, lett. h) e m), e 3, e 118, comma 1, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale. La Regione non può stabilire a priori e in astratto l’incompatibilità di un’opera con il proprio territorio né prevedere un diniego automatico dell’intesa: violerebbe il principio di leale collaborazione e la competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. L’intesa deve essere ricercata nel procedimento ex art. 52-quinquies del d.P.R. 327/2001.
Il principio
La competenza in materia di infrastrutture energetiche nazionali spetta allo Stato. La regione può partecipare al procedimento autorizzativo attraverso l’intesa, ma non può prevedere dinieghi automatici o incompatibilità a priori. Il principio di leale collaborazione impone che la valutazione avvenga caso per caso nel procedimento previsto dalla legge statale.
Domande e risposte
Perché i gasdotti sono infrastrutture di competenza statale?
Perché la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Le grandi infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale rientrano nei principi fondamentali che lo Stato può disciplinare, e le regioni non possono bloccarle a priori.
Cos’è l’intesa regionale nel procedimento di autorizzazione?
Per le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse statale che attraversano il territorio regionale, la legge (in particolare il d.P.R. 327/2001 per le espropriazioni e il d.lgs. 152/2006 per le valutazioni ambientali) prevede che lo Stato debba acquisire l’intesa della regione interessata. Questa intesa non è un veto assoluto ma deve essere ricercata in buona fede: se non si raggiunge l’accordo, il dissenso deve essere motivato e possono attivarsi meccanismi di superamento.
Cosa può fare la Regione per tutelare le zone sismiche?
La Regione può segnalare le proprie preoccupazioni e le caratteristiche sismiche del territorio nel procedimento di intesa, richiedendo prescrizioni e misure di sicurezza più stringenti. Non può però opporre un diniego automatico e assoluto che impedisca in radice ogni valutazione tecnica caso per caso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza della norma
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