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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo che stabiliva a priori l’incompatibilità dei gasdotti e oleodotti con le zone classificate sismiche, prevedendo un diniego automatico dell’intesa. La Regione non può sostituirsi allo Stato nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che dichiarava incompatibili i gasdotti e gli oleodotti con le zone classificate sismiche del territorio regionale e prevedeva il diniego automatico dell’intesa regionale necessaria per questi impianti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma perché invadeva la competenza statale in materia di infrastrutture energetiche.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 30 ottobre 2012, n. 28 (che aggiungeva l’art. 1-bis alla legge regionale 2/2008). Parametri: artt. 3, 97, 117, commi 2, lett. h) e m), e 3, e 118, comma 1, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale. La Regione non può stabilire a priori e in astratto l’incompatibilità di un’opera con il proprio territorio né prevedere un diniego automatico dell’intesa: violerebbe il principio di leale collaborazione e la competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. L’intesa deve essere ricercata nel procedimento ex art. 52-quinquies del d.P.R. 327/2001.

Il principio

La competenza in materia di infrastrutture energetiche nazionali spetta allo Stato. La regione può partecipare al procedimento autorizzativo attraverso l’intesa, ma non può prevedere dinieghi automatici o incompatibilità a priori. Il principio di leale collaborazione impone che la valutazione avvenga caso per caso nel procedimento previsto dalla legge statale.

Domande e risposte

Perché i gasdotti sono infrastrutture di competenza statale?

Perché la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Le grandi infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale rientrano nei principi fondamentali che lo Stato può disciplinare, e le regioni non possono bloccarle a priori.

Cos’è l’intesa regionale nel procedimento di autorizzazione?

Per le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse statale che attraversano il territorio regionale, la legge (in particolare il d.P.R. 327/2001 per le espropriazioni e il d.lgs. 152/2006 per le valutazioni ambientali) prevede che lo Stato debba acquisire l’intesa della regione interessata. Questa intesa non è un veto assoluto ma deve essere ricercata in buona fede: se non si raggiunge l’accordo, il dissenso deve essere motivato e possono attivarsi meccanismi di superamento.

Cosa può fare la Regione per tutelare le zone sismiche?

La Regione può segnalare le proprie preoccupazioni e le caratteristiche sismiche del territorio nel procedimento di intesa, richiedendo prescrizioni e misure di sicurezza più stringenti. Non può però opporre un diniego automatico e assoluto che impedisca in radice ogni valutazione tecnica caso per caso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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