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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 2012 sulle metodologie alternative alla sperimentazione animale, nella parte in cui poneva a carico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise la spesa per i corsi di formazione coordinati dall’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale, senza indicare la misura né la copertura finanziaria.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Abruzzo n. 44 del 2012 aveva istituito l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) con funzioni di coordinamento e programmazione dei corsi di formazione professionale per il personale degli stabilimenti che utilizzano animali a scopo sperimentale. Il comma 5 dell’art. 3 prevedeva che i costi di tali corsi fossero sostenuti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, senza tuttavia quantificare la spesa né indicare la relativa copertura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale Abruzzo n. 44 del 2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma 5 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.: la norma impone una spesa senza indicarne la misura né la copertura, in contrasto con il requisito fondamentale che tutte le leggi di spesa indichino «la misura e la copertura dell’impegno finanziario richiesto». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sul comma 4, lettere a), b) e c).

Il principio

Ogni legge regionale che preveda spese pubbliche a carico di enti pubblici deve indicare la misura precisa dell’impegno finanziario e la sua copertura. L’obbligo di copertura finanziaria ex art. 81, quarto comma, Cost. vale sia per le leggi statali sia per quelle regionali e la sua violazione determina l’illegittimità costituzionale della norma di spesa.

Domande e risposte

Cos’è l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise?

È un ente pubblico di ricerca con sede a Teramo, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute e delle Regioni Abruzzo e Molise. Svolge attività di ricerca, diagnosi e controllo nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare.

Perché l’assenza di copertura finanziaria rende una norma incostituzionale?

L’art. 81, quarto comma, Cost. (oggi art. 81, terzo comma, dopo la riforma del 2012) impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. La mancanza di tale indicazione rende la norma inattuabile e pregiudica gli equilibri di bilancio.

La dichiarazione di illegittimità travolge anche gli altri commi dell’art. 3 della legge regionale?

No. La Corte ha dichiarato l’illegittimità solo del comma 5 e ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 4, lettere a), b) e c). Le disposizioni non impugnate o non dichiarate illegittime rimangono in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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