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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 2012, che disciplinava il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico senza prevedere alcuna partecipazione degli organi ministeriali statali, in violazione dell’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Di cosa si tratta
Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) prevede che la pianificazione paesaggistica sia elaborata congiuntamente da Stato e Regioni e che, nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici locali al piano paesaggistico, sia assicurata la partecipazione degli organi ministeriali. La legge abruzzese aveva invece disciplinato il procedimento di conformazione e variazione degli strumenti urbanistici escludendo totalmente il coinvolgimento ministeriale, attribuendo il potere deliberativo al solo Comitato regionale per i Beni Ambientali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La norma censurata escludeva qualsiasi forma di partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, che impone alla Regione di adottare la propria disciplina «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».
Il principio
La tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni devono disciplinare il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico assicurando la partecipazione degli organi ministeriali statali, conformemente all’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali. L’esclusione totale del coinvolgimento ministeriale è incostituzionale.
Domande e risposte
Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato?
L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. La Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la tutela del paesaggio a questa competenza, distinguendola dall’urbanistica (competenza concorrente) e dalla valorizzazione dei beni culturali e ambientali (competenza concorrente).
Cosa prevede l’art. 145 del Codice dei beni culturali in materia di pianificazione paesaggistica?
L’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che le disposizioni dei piani paesaggistici «sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore» e impone che la Regione assicuri la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici.
La sentenza blocca le varianti urbanistiche già approvate senza il coinvolgimento ministeriale?
La dichiarazione di illegittimità opera ex nunc sulle procedure future. Per le varianti già approvate sulla base della norma dichiarata incostituzionale, l’efficacia dipende dal grado di consolidamento del provvedimento e dall’eventuale impugnazione pendente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione
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